L’amministratore può essere rimborsato per le spese sostenute per conto del condominio anche se prive di giustificativi.
L’assemblea, in relazione alla natura e all’entità, può liquidare importi forfettari per spese non strettamente inerenti alla stessa gestione condominiale, come quelle sostenute per fotocopiature e spedizioni di raccomandate.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione (sentenza 13183/2016), l’assemblea di condominio approvava il bilancio consuntivo e quello preventivo.
Nel consuntivo, l’amministratore aveva richiesto un importo irrisorio per spese difficilmente documentabili prive di riscontro contabile (fotocopie e postali).
Un condomino impugnava la delibera, tra l’altro, perché era stato approvato il rimborso di spese sostenute dall’amministratore non documentate, lamentando la lesione del suo diritto al relativo esame.
Il tribunale rigettava l’impugnazione della delibera così come veniva rigettato il gravame da parte della corte di appello la quale evidenziava che l’attore non aveva richiesto l’esibizione dei documenti giustificativi.
Presentato il ricorso in Cassazione, la corte lo rigettava sostenendo che ‹‹si sottrae al sindacato di legittimità la delibera che approva il rendiconto riconoscendo forfettariamente all’amministratore, a titolo di rimborso una somma, per quanto esigua, senza l’esibizione dei giustificativi›› (sentenza 13183/2016).
Se l’assemblea approva il bilancio e, quindi, concorda nel rimborsare, all’amministratore, spese che non sono né urgenti né indifferibili, riguardo alle quali non sono state esibite le ”pezze di appoggio”, nulla si può obiettare perché prevale la volontà assembleare né la delibera è illegittima.
La delibera di approvazione del rendiconto ha valore di riconoscimento del debito in relazione alle sole poste passive specificamente indicate e riguardo alle quali l’amministratore ha il dovere di esibire i giustificativi contabili. Peraltro i giudici di legittimità hanno precisato che l’approvazione di un rendiconto di cassa che presenti un disavanzo tra uscite ed entrate non consente di ritenere dimostrato, in via di prova deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore (Cassazione, sentenza n. 10153/2011). Ma si veda anche l’articolo qui sopra.
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