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Dossier Il sottotetto è parte comune fino a prova contraria

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Dossier | N. 28 articoliCondominio Day

Il sottotetto è parte comune fino a prova contraria

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Il sottotetto è parte comune fino a prova contraria. Con la sentenza n. 20038 del 6 ottobre 2016 la Corte di cassazione ha sottolineato un importante principio giuridico in tema di diritto condominiale.

La questione verteva sull’appropriazione del sottotetto condominiale da parte dell’originario proprietario del palazzo e del tentativo di un condomino di ottenere dal giudice l’attestazione di condominialità della parte in oggetto.

La Corte ha, infine, sancito definitivamente la natura condominiale del sottotetto in oggetto operando il seguente ragionamento giuridico: non è possibile affermare a priori la natura comune o privata di un sottotetto in quanto, per definizione, la parte può essere entrambe, a seconda delle caratteristiche strutturali o funzionali.

L’articolo 1117 del Codice civile dispone, infatti, una presunzione di condominialità del sottotetto ma questa può essere superata da chi si afferma esclusivo proprietario mediante la presentazione di un titolo o per l’assenza di concreta funzione di utilità o servizio per lo stabile.

Secondo la Suprema Corte inoltre tale presunzione «è in ogni caso applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla proprietà esclusiva». In conclusione, quindi, il sottotetto è sempre parte comune fino a prova contraria, data da un titolocerto di proprietà o dall’assenza di funzione per il condominio.

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