È nullo per difetto di motivazione l’avviso di accertamento Tarsu che non consente di individuare con precisione le aree tassabili. L’affermazione proviene dalla Ctp di Bari, nella sentenza 2533/10/2016 del 21 luglio scorso (presidente Drago, relatore Di Paola).
Dalla lettura della narrativa della sentenza emerge in effetti una procedura di controllo del Comune non del tutto lineare. Si parte invero da un accertamento Tarsu per omessa dichiarazione a fronte del quale il contribuente rileva che, al contrario, la dichiarazione sarebbe stata presentata. A monte di questo accertamento vi era un sopralluogo effettuato dai vigili urbani allo scopo di determinare le superfici delle aree esterne ai locali. L’esito del sopralluogo tuttavia aveva determinato maggiori estensioni soggette a prelievo non solo esterne ma anche interne, relative, cioè, ai locali utilizzati per l’attività. A tutto ciò si aggiunga che l’amministrazione comunale aveva già proceduto a rivedere parzialmente in via di autotutela l’entità delle superfici inizialmente rilevate.
Alla luce di tale complessa dinamica accertativa, non vi è dubbio che fosse indispensabile rappresentare chiaramente negli atti di imposizione l’ammontare finale della pretesa tributaria. Così verosimilmente non è stato, atteso che il collegio barese afferma che «la lettura dell’atto di accertamento non consente in alcun modo di comprendere a quale tipologia di superficie faccia riferimento l’Amministrazione comunale, avuto riguardo in primo luogo all’esistenza di precedenti denunce delle superfici tassabili». Inoltre, anche il verbale redatto dai vigili «non fornisce dati comprensibili o non equivoci sull’oggetto e sull’esito del controllo eseguito». In estrema sintesi, non era dato individuare con chiarezza la materia controversa. La conclusione è stata l’annullamento totale dell’atto impugnato.
In proposito, vale osservare che sebbene il prelievo sui rifiuti non si articoli in termini molto complicati da rappresentare, tuttavia richiede che alcune indicazioni siano rese con una certa precisione. Ciò, tanto più in presenza di un contribuente che ha presentato una denuncia iniziale. Proprio in tema di aree scoperte, va ricordato che mentre le aree operative sono tassate, quelle pertinenziali e accessorie sono invece escluse da imposizione. E non è sempre facile differenziare le relative destinazioni d’uso. A ciò si aggiunga la nota esclusione delle superfici degli operatori economici che producono in prevalenza rifiuti speciali che richiede l’accertamento e la descrizione della destinazione d’uso delle aree stesse.
Occorre infine abbandonare la concezione tradizionale della motivazione come mera “rovocatio ad opponendum, secondo cui, se il contribuente si è comunque difeso, l’atto è valido. Secondo l’ultimo orientamento di Cassazione, infatti,la motivazione deve consentire ex ante di comprendere la ragioni della pretesa, prima ancora di leggere il ricorso del contribuente (Cassazione, sentenza 24024/2015).
© Riproduzione riservata