Con la circolare 18/E del 6 maggio 2016 l’agenzia delle Entrate ha chiarito quando i sistemi di contabilizzazione del calore, che devono essere obbligatoriamente installati nei condomini entro il 31 dicembre 2016 (articolo 9 del Dlgs 102/2014), sono incentivati dalle detrazioni fiscali del 65 e del 50 per cento. Il problema si pone da subito per gli amministratori in concomitanza con le assemblee che decidono la spesa e comunque quando, a inizio anno, devono inviare la certificazione della quota di spese sostenute ai singoli condòmini.
Qualora l’uso dei «contatori» (si vedano gli altri articoli nella pagina) non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, la norma prevede l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali (i «contabilizzatori», appunto) per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla norma Uni En 834.
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 18/E ha chiarito come ottenere le detrazioni fiscali per l’installazione dei nuovi contatori di calore.
Se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione – e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia, le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’articolo 1, comma 347, della legge 296/2006.
Il bonus è pari, attualmente, al 65% delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30mila euro.
Se, invece, i dispositivi in questione sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica (cioè un forte risparmio sui consumi), le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir nella misura attuale del 50%, trattandosi comunque di intervento finalizzato al conseguimento di risparmio energetico.
Per poter fruire delle detrazioni fiscali ogni singolo condòmino deve acquisire e conservare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui egli attesti:
■ di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge;
■ la quota della spesa imputabile a ciascuna delle unità immobiliari possedute dal condominio, calcolata in base ai millesimi di proprietà.
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