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Dossier Per gli scarichi fognari allacci senza permessi

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Dossier | N. 28 articoliCondominio Day

Per gli scarichi fognari allacci senza permessi

L’ente locale non deve acquisire l’assenso del condominio o degli altri condòmini, se l’opera che il singolo vuole realizzare riguarda parti comuni dell’edificio strettamente pertinenziali alla propria unità immobiliare. Tali opere, del resto, rientrano negli interventi che il condòmino, titolare del provvedimento abilitativo, ha piena facoltà di eseguire. Lo puntualizza il Tar Campania, con la sentenza n. 1077 del 26 febbraio 2016.

Apre il caso, il proprietario di un appartamento che – comunicata al Comune l’intenzione di voler effettuare interventi di ordinaria manutenzione relativi alla ritinteggiatura, sostituzione e riparazione dei rivestimenti di cucina e bagno, con sostituzione degli igienici – collegava, in realtà, l’impianto igienico-sanitario al sottoservizio fognario nel cortile condominiale. Di qui, il provvedimento comunale di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi, seguito dall’ordine di sgombero.

Provvedimenti impugnati dal condòmino in quanto l’intervento consiste nella posa di una tubatura in Pvc per collegare un impianto igienico alla rete fognaria preesistente senza l’esecuzione di opere murarie, e in quanto tale non è soggetto al regime della Dia, rientrando nell’attività libera edilizia che non necessita di alcun titolo abilitativo.

Ricorso accolto. Il provvedimento gravato – afferma il Tribunale – è illegittimo. La posa in opera della conduttura in Pvc per il collegamento di un impianto igienico alla rete fognante rientra nell’ambito dell’attività libera di cui all’articolo 6 del Dpr 380/2001. E dato che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della stessa norma si trattava di manutenzione straordinaria, che non aveva inciso su parti strutturali dell’edificio, né comportato l’aumento delle unità immobiliari o l’incremento dei parametri urbanistici, l’opera non necessitava di Dia.

Irrilevante, anche la critica mossa dal Comune circa l’assenza di previa autorizzazione degli altri condòmini. Consenso che, concludono i giudici amministrativi, non occorreva: «esclusa la necessità di un titolo abilitativo edilizio, l’indispensabilità del consenso dei condòmini per la realizzazione dell’opera diviene una questione relativa all’esercizio del diritto di proprietà o, comunque, inerente ai rapporti civilistici tra condòmini».

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