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Da maggio l’invio online delle fatture e di vendita e di acquisto

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Guida al decreto fiscale

Da maggio l’invio online delle fatture e di vendita e di acquisto

Sarà a maggio 2017 la prima scadenza relativa alla trasmissione telematica delle fatture di vendita e di acquisto nonché delle liquidazioni Iva. L’articolo 4 del Dl 193 /2016 introduce questo nuovo adempimento, assai invasivo per le aziende e professionisti, ancorché comporti la cancellazione di altri adempimenti (spesometro, intra acquisti, black list). L’obbligo riguarda sia le fatture emesse che quelle di acquisto registrate nel corso di ciascun trimestre.

I dati che dovranno essere trasmessi per ogni operazione sono : i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta e la tipologia dell’operazione.

Le modalità di invio dei dati saranno stabiliti con provvedimento dell’agenzia delle Entrate. L’auspicio è che i dati da trasmettere all’Agenzia siano coincidenti con le registrazioni nei registri Iva affinché i contribuenti obbligati possano trasmettere il file delle registrazioni. In base agli elementi indicati nel comma 2, articolo 4 del Dl un dato che manca nei registri Iva è la tipologia dell’operazione che potrebbe tradursi anche in acquisto o vendita e il numero delle fatture di acquisto in quanto l’articolo 25 del decreto Iva richiede solo la registrazione del numero progressivo attribuito.

Viene anche richiesta la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva, sempre con cadenza trimestrale. L’Agenzia metterà a disposizione del contribuente gli esiti derivanti dall’esame dei dati trasmessi e la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione. Ma ci potranno essere delle legittime difformità in quanto dalla comunicazione mancano i dati annotati nel registro dei corrispettivi; inoltre dall’elenco delle fatture di acquisto non è sempre possibile rilevare l’ammontare della Iva detraibile che può dipendere da situazioni oggettive e soggettive del contribuente.

La trasmissione delle fatture e delle liquidazioni (mensili e trimestrali), deve avvenire entro il secondo mese successivo a ciascun trimestre compresi i dati dell’ultimo trimestre da trasmettere entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Sono esonerati dalla comunicazione della liquidazione Iva, ma non quella delle fatture emesse e di acquisto registrate, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva come coloro che svolgono esclusivamente operazioni esenti ovvero le associazioni che applicano la legge 398/1991.

Pesanti le sanzioni: per l’omessa o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 25 euro per ogni fattura con un massimo di 25mila euro e non si applica la disposizione sul cumulo giuridico. Invece per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione è fissata da 5mila a 50mila euro.

Modesti i crediti di imposta concessi a ristoro dei maggiori oneri che i contribuenti incontrano per l’adeguamento tecnologico al fine di osservare i nuovi adempimenti. Per i contribuenti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari inferiore a 50mila euro spetta un credito di imposta di 100 euro una tantum da utilizzare nel 2018; ai commercianti al minuto che optano dal 1° gennaio 2017 per la trasmissione telematica dei corrispettivi (Dlgs 127/2015) spetta un credito di imposta di 50 euro.

Uno slittamento al 1° aprile 2017 viene previsto in ordine all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che effettuano la cessione di beni e le prestazioni di servizio mediante distributori automatici. Per la grande distribuzione resta valida la precedente opzione fino al 31 dicembre 2017 ma questi ultimi non accedono al regime premiale previsto.

Saranno favoriti i contribuenti che adotteranno la fattura elettronica anche nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, facoltà consentita dal 1° gennaio 2017; questi soggetti trasmetteranno le fatture con il sistema dell’interscambio (articolo 1 del Dlgs n. 127/2015) e tale adempimento assorbirà anche gli obblighi di conservazione.

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