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Dossier Costi per la ricerca non capitalizzabili

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    Dossier | N. 4 articoliBonus ricerca

    Costi per la ricerca non capitalizzabili

    Costi di ricerca non più capitalizzabili già a partire dai bilanci in chiusura il prossimo dicembre. È un’altra rilevante novità introdotta dal Dlgs 139/2015, che impone di spesare interamente tali componenti nel conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Dal punto di vista fiscale si tratta di verificare il trattamento da adottare, sia con riferimento ai costi sostenuti a partire dal 2016, sia a quelli che risultano immobilizzati come spese pluriennali al 1 gennaio 2016 in applicazione della previgente disciplina.

    Per i costi sostenuti a decorrere dal 2016, il dubbio che si pone è se questi siano interamente deducibili nell’esercizio in cui sono spesati, secondo il principio di derivazione, oppure se continuino a trovare applicazione dal punto di vista fiscale le previsioni dell’articolo 108, primo comma, del Tuir che ne stabiliscono la deducibilità nell’esercizio in cui sono sostenuti ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Mentre in passato tale disposizione era stata interpretata come possibilità di operare deduzioni delle spese di ricerca (e sviluppo) discrezionalmente in uno o più esercizi, a prescindere dall’imputazione a conto economico, successivamente l’agenzia delle Entrate aveva chiarito l’impossibilità di operare deduzioni extracontabili per le spese di R&S, ai sensi dell’articolo 108, ritenendo che la deducibilità delle spese è comunque subordinata alla previa imputazione al conto economico delle medesime, nel rispetto del principio di derivazione dal bilancio (risoluzione n. 95/E/2006).

    Sulla stessa linea le Entrate si sono espresse anche con riferimento ai soggetti «Ias adopter», prevedendo la deduzione immediata derivante dalla corretta applicazione dei principi contabili internazionali, che non consentono di capitalizzare le spese di ricerca, mentre stabiliscono che le spese di sviluppo «devono» essere capitalizzate nell’attivo patrimoniale.

    Ad ulteriore conferma dell’applicabilità del principio di derivazione nel caso di specie, va in proposito evidenziato che l’articolo 108, terzo comma, ultimo periodo, del Tuir, introdotto per disciplinare il passaggio agli Ias, prevede espressamente la deducibilità per quinti delle spese relative a più esercizi – diverse dalle spese di R&S e pubblicità – non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali. Ciò significa che il contribuente dovrà dedurre fiscalmente tutte le spese di ricerca nell’esercizio in cui le stesse sono imputate a conto economico, salvo che il legislatore fiscale non preveda una regola analoga a quella per gli «Ias adopter».

    Con riferimento ai costi capitalizzati in virtù della previgente disciplina, in assenza di un regime transitorio, le nuove regole avranno di fatto effetto immediato, imponendo al contribuente di stralciare, nel primo esercizio di applicazione delle nuove disposizioni, l’eventuale residuo iscritto tra le immobilizzazioni.

    Fiscalmente la soluzione potrebbe essere quella di continuare la deduzione sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti mediante deduzioni extracontabili (diversamente da quanto potrà essere fatto a regime), coerentemente ai chiarimenti che l’Amministrazione ha fornito in sede di adozione dei principi contabili internazionali (circolare n. 7/E/2011) e al principio dell’invarianza del gettito (decreto 139/2015).

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