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Dossier Ricerca e sviluppo: spese per competenze tecniche con perimetro esteso

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    Dossier | N. 4 articoliBonus ricerca

    Ricerca e sviluppo: spese per competenze tecniche con perimetro esteso

    A seguito della circolare delle Entrate 5 e delle risoluzioni 55, 66 e 80, Confindustria - Area politiche fiscali ha pubblicato un’ampia circolare di 58 pagine sul credito di imposta per ricerca e sviluppo, anche per integrare e sollecitare ulteriori chiarimenti in materia da parte dell’agenzia delle Entrate. Di seguito si richiamano gli spunti interpretativi forniti da Confindustria su questioni ancora aperte riguardanti l’individuazione di alcuni costi ammissibili e gli effetti dei conferimenti di azienda.

    La circolare di Confindustria si sofferma sui costi relativi al personale altamente qualificato, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 27 maggio 2015, che possono riguardare i dipendenti (ed assimilati) o i collaboratori (ossia i lavoratori autonomi). In proposito, Confindustria ricorda che l’agevolazione è commisurata al costo azienda, e cioè a tutti gli oneri che l’impresa deve sostenere per l’impiego di personale, comprensivi quindi della retribuzione lorda, dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e gli altri contributi assistenziali obbligatori per legge, nonché, si aggiunge, i contributi Inail.

    Confindustria afferma che nel costo azienda debbano rientrare sia il Tfr, quale costo necessario connesso all’impiego del personale, sia eventuali altre indennità contrattuali o previste da norme di legge, da corrispondere alla cessazione dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo, fermo restando - si ritiene - il criterio della competenza fiscale.

    Importanti considerazioni sono svolte da Confindustria in merito alle due fattispecie di spese previste dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 27 maggio 2015, vale a dire le spese per “competenze tecniche” e quelle per le «privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne». Con riferimento alla prima fattispecie, che riguarda le spese per competenze tecniche, si osserva che essa comprende, innanzitutto, «i costi sostenuti per il personale non altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca eleggibili» (circolare 5/E/2016), che dunque beneficiano dell’agevolazione nella misura ridotta del 25% rispetto a quella del 50% prevista per i costi concernenti il personale altamente qualificato. Per Confindustria, tuttavia, le spese per il personale non altamente qualificato non dovrebbero esaurire il contenuto della fattispecie costituita dalle spese per competenze tecniche; considerazioni di ordine logico-sistematico indurrebbero a ritenere che nella fattispecie in questione possano ricomprendersi anche spese di natura diversa e, segnatamente, quelle sostenute per l’acquisizione di conoscenze e informazioni tecniche in forma di beni immateriali, pur sempre giuridicamente tutelabili secondo l’ordinamento, ma diversi dalle privative industriali ricomprese nella seconda fattispecie della lettera d) in esame.

    Può essere il caso, ad esempio, dei costi sostenuti dall’impresa per l’acquisizione, tramite i cosiddetti contratti di know-how o licenze di know-how, di conoscenze tecniche riservate (brevettabili e non brevettabili), da utilizzare pur sempre nelle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, o delle spese sostenute per l’acquisto di risultati di ricerche condotte autonomamente da terzi soggetti. Convenendo con questa impostazione, pertanto, si dovrebbe ritenere che la prima fattispecie della lettera d) in parola accolga a sua volta due tipologie di costi, aventi diversa natura sostanziale: le spese per competenze tecniche aventi natura di spese di personale (non altamente qualificato) e le spese per competenze tecniche aventi natura di beni immateriali. Questo aspetto, stante la sua importanza, meriterebbe di essere confermato dai competenti organi.

    La seconda fattispecie della lettera d) è quella delle spese per «privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne».

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