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Dossier Imu-Tasi, amministratori condominiali alla cassa

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Dossier | N. 8 articoliSaldo Imu e Tasi 2016: tutte le regole per pagare

Imu-Tasi, amministratori condominiali alla cassa

(Imagoeconomica)
(Imagoeconomica)

Entro il 16 dicembre va pagato il saldo Imu e Tasi, tramite modello F24 online o presso gli sportelli bancari o postali. I Comuni hanno la facoltà di inviare modelli F24 precompilati, ma non sono obbligati a farlo.

Il calcolo

Il calcolo dell’Imu e della Tasi parte dalla base imponibile, ovvero dalla rendita catastale. Questa va rivalutata del 5% e il risultato va moltiplicato per un coefficiente previsto per le predette imposte, che varia da 55 a 160 a seconda della categoria catastale dell’immobile. Infine si applica l’aliquota deliberata dal Comune in cui si trova l’immobile: ricordiamo che per il 2016 era vietato aumentare le aliquote ma avrebbero potuto essere abbassate, quindi un controllo è comunque indispenabile. Al totale ottenuto, va sottratto quanto già versato nel mese di giugno 2016.

La somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie.

I contribuenti possono consultare il sito del Dipartimento delle Finanze (dove sarà necessario selezionare l’anno 2016) oppure effettuare la verifica diretta presso il portale del Comune in cui si trova l’immobile.

Le parti comuni

Il pagamento delle imposte patrimoniali sugli immobili, ovvero Imu e Tasi, relative alle parti comuni condominiali (alloggio del portiere, lavanderie, posti auto, eccetera) individuate dall’articolo 1117 del Codice civile devono essere versate a cura dell’amministratore di condominio, il quale è chiamato a prelevare l’importo necessario dalle disponibilità comuni, attribuendo necessariamente le singole quote ai proprietari.

In ordine all’aliquota applicabile alle parti comuni, si ritiene che non sia possibile ravvisare un rapporto di pertinenzialità con l’abitazione principale del singolo condòmino, trattandosi di beni non di proprietà dei singoli ma del condominio. Pertanto non sarà possibile applicare l’aliquota agevolata per l’abitazione principale, dovendosi invece fare riferimento all’aliquota ordinaria fissata dal comune.

L’Imu

Per quanto riguarda l’Imu il disposto normativo di riferimento è quello contenuto nel comma 728-bis della Legge 147/2013 il quale ha reintrodotto lo stesso disposto normativo contenuto nell’articolo 19 della legge 388/2000 valido ai fini Ici, il quale autorizzava direttamente l’amministratore condominiale a effettuare il pagamento delle imposte su tutte le parti comuni condominiali.

La Tasi

La Tasi è dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree edificabili, a eccezione dei terreni agricoli e del fabbricato in cui si risiede. La Tasi è pertanto dovuta dai proprietari e inquilini, con percentuali di ripartizione che potranno essere deliberate da ciascun Comune.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è stata abolita la Tasi sull’abitazione principale, se non considerata di lusso (categorie A/1, A/8, A/9). La stessa cosa, ovviamente, vale per gli inquilini e quindi per l’ex alloggio del portiere.

In vista della scadenza del 16/12/2016 per il saldo Imu e Tasi, si riportano alcune precisazioni utili per gli amministratori di condominio proprietari di appartamenti condominiali:

l’appartamento condominiale non può mai considerarsi abitazione principale, quindi rimane soggetto all’Imu e alla Tasi;

l’onere del pagamento per l’appartamento condominiale per entrambe le imposte è in capo all’amministratore;

il conduttore/utilizzatore (portiere) nulla deve pagare se adibisce l’immobile a propria abitazione principale.

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