Lo split payment opera con le nuove regole imposte dal Dl 50/2017 per le fatture emesse dal 1° luglio di quest’anno. La previsione normativa impone, quindi, di relazionarsi direttamente con la data di emissione della fattura.
Per il versamento dell’imposta da parte del cessionario o committente il momento qualificante è rappresentato dall’esigibilità dell’imposta. Ma i soggetti sottoposti al particolare meccanismo (Pa, società controllate, loro controllate e quotate Ftse Mib) hanno la facoltà di rendere esigibile l’imposta al momento della ricezione delle fatture oppure, per quelle commerciali o promiscue, al momento della loro registrazione.
Le operazioni a cui si applica lo split payment risentono della natura del meccanismo, espressione di un sistema di riscossione dell’imposta. Pertanto, sono in via di principio soggette a split payment tutte quelle operazioni rilevanti ai fini Iva che espongono l’imposta in fattura. Con l’ausilio della circolare 15/E/2015, possiamo quindi considerare escluse le seguenti operazioni.
Operazioni non imponibili, esenti o escluse.
In questa categoria rientrano tutte le ipotesi in cui l’imposta non è dovuta perché l’operazione non è soggetta, oppure la cessione o la prestazione non è imponibile (ad esempio le operazioni esenti poste in essere da intermediari finanziari oppure quelle di cui all’articolo 10 del Dpr 633/72). Si ritiene, però, che non vi rientrino quelle operazioni la cui non imponibilità deriva anche da meccanismi operativi, ad esempio se il cliente invia al fornitore una lettera d’intenti collegata a un plafond disponibile al cliente (circolare Assonime 18/2017).
Sono incluse, inoltre, le operazioni per le quali il cliente non effettua alcun pagamento al fornitore, come ad esempio i servizi di riscossione delle entrate e proventi per i quali il fornitore trattiene direttamente il corrispettivo spettante riversando all’ente un importo netto (circolare 15/E/2015).
Operazioni con debito Iva sul cliente.
Tra queste rientrano, certamente, gli acquisti intracomunitari oppure gli acquisti di beni in Italia da non residente o le prestazioni internazionali ricevute. In questi casi, bisogna controllare se l’operazione interna è soggetta a reverse charge. Infatti, l’articolo 17, comma 6, del Dpr 633/72 annovera una serie di operazioni in cui il debito d’imposta si sposta dal cedente al cessionario. Si pensi, ad esempio, a tutte le ipotesi di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi a edifici; le prestazioni di servizio nei subappalti nel settore edile; le cessioni di energia, telefoni cellulari o computer (questi ultimi nella fase di commercializzazione anteriore alla cessione all’utilizzatore finale). In tutti questi casi, passando il debito sul cliente, lo split payment non opera, a meno che il cliente (Pa o ente non commerciale) acquisti il bene o il servizio nell’ambito istituzionale.
Regimi speciali.
Sono da considerarsi escluse anche tutte le operazioni soggette a regimi speciali in cui l’imposta non è esposta, ma compresa: quelle sottoposte a un sistema mono-fase di applicazione dell’imposta (editoria, telefoni pubblici, documenti di viaggio e parcheggi); quelle sottoposte al regime del margine oppure le fatture delle agenzie di viaggio. Sono escluse anche le operazioni in cui l’imposta è esposta, ma è dovuta dal cessionario con criteri forfettari (regime speciale agricolo oppure regime delle associazioni sportive dilettantistiche).
Piccole spese.
Sono escluse tutte le spese di minimi importi che sono effettuate dalle pubbliche amministrazione con il fondo economale, nonché dalle società controllate e dalle quotate, documentate da ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
Se dovuta, comunque, l’imposta viene versata all’Erario entro il 16 del mese successivo a quello in cui è sorta l’esigibilità con un apposito codice tributo. Questa forma di versamento è propria degli acquisti effettuati nell’ambito istituzionale. Al contrario, in ambito commerciale l’imposta viene annotata contestualmente sull’Iva vendite e sull’Iva acquisti. In questo caso il versamento scaturisce dalla liquidazione periodica e avviene solo per differenza sulla base di regole oggettive di limitazione del diritto a detrazione.
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