Con le modifiche introdotte dal Dl 50/2017 il visto di conformità diventa obbligatorio anche per le istanze infrannuali Iva (mod. TR) quando il credito richiesto in compensazione supera 5.000 euro. La compensazione è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. La novella si aggiunge a quella già prevista in prima battuta per le sole dichiarazioni annuali Iva, dei redditi ed Irap che hanno visto diminuire il limite (da euro 15.000 ad euro 5.000) al di sopra del quale diventa obbligatorio il visto. Sul rimborso Iva, invece, il visto resta obbligatorio solo per importi oltre 30.000 euro.
Il vincolo si applica, dunque, a tutti i contribuenti che intendano utilizzare in compensazione orizzontale il credito superiore a 5.000 euro, sia che esso derivi dalla dichiarazione annuale, sia che venga generato a seguito della presentazione di un'istanza infrannuale Iva.
Il modello TR
Come chiarito dalla risoluzione 103/E del 28 luglio scorso il visto di conformità è comunque obbligatorio se l'istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito Iva infrannuale supera i 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Su quest'ambito, dunque, vi è differenza fra il modello TR e la dichiarazione Iva, poiché quest'ultima in caso di credito superiore a 5.000 ed in assenza di volontà di utilizzo in compensazione orizzontale potrebbe anche non essere asseverata, cosa che non è invece ammessa per il TR dove l'eventuale superamento di soglia 5.000 comporta l'automatica necessità dell'asseverazione.
Con il provvedimento 124040 del 4 luglio 2017, è stato aggiornato il modello TR, introducendo così un apposito campo con l'indicazione del visto di conformità (rigo TD8) utilizzabile nell'ipotesi di impiego del credito Iva trimestrale in compensazione, oltre che per la richiesta a rimborso del credito.
La necessità del visto di conformità in caso di compensazione superiore a 5.000 del credito Iva infrannuale anche per il modello TR trova dunque applicazione già dalle istanze riferite al secondo trimestre 2017 (credito mesi di aprile, maggio, giugno). Il limite, chiariscono le istruzioni, è «riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta», tenendo in considerazione anche i crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti (risoluzione 103/E/2017). Quanto al calcolo delle soglie per il visto di conformità lo stesso resta, in ogni caso, autonomo tra utilizzo del credito in compensazione e richiesta di rimborso.
I limiti
Di conseguenza, se per il primo trimestre 2017 il modello TR riporta una richiesta di rimborso per un importo di 25.000 euro e un utilizzo in compensazione per un importo di 10.000 euro, se per questa istanza non è necessario l'apposizione del visto, il modello TR relativo al secondo trimestre 2017 va invece obbligatoriamente munito del visto di conformità se: il credito Iva richiesto a rimborso supera i 5.000 euro; in ogni caso, per qualsiasi importo da utilizzare in compensazione (essendo già stata oltrepassata la soglia dei 5.000 euro annui con la prima istanza).
© Riproduzione riservata