La stretta sulle compensazioni prevista dall'articolo 3 del Dl 50/2017, impone la necessità di prendere immediata dimestichezza con i nuovi dettami introdotti dal decreto che modificano, per l'ennesima volta in corsa, le modalità di presentazione dei modelli di pagamento. Vediamo di riepilogare quali sono le regole oggi vigenti a seconda della tipologia del soggetto che presenta la delega e del tipo di compensazione da effettuare.
I modelli F24 a zero
In questo caso sia per i privati che per i titolari di partita Iva valgono le medesime regole. Le deleghe a “zero” possono, infatti, essere presentate esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell'agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente gli F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo” e del servizio “F24 addebito unico”.
Quindi, per chi avesse crediti da compensare tali da far chiudere il modello F24 a zero, il messaggio è chiaro: bisogna adoperarsi per tempo assicurandosi l'accesso ai canali telematici dell'Agenzia; in alternativa, come detto, non resta che rivolgersi ad un intermediario abilitato.
F24 con crediti
In questo caso ci sono regole differenziate a seconda che si tratti di titolari di partita Iva o di privati. Per i privati, gli F24 che contengono crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, possono essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, oppure mediante i servizi di internet banking. È possibile, invece, presentare l' F24 per qualunque importo (anche sopra 1.000 euro), senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione).
Per i titolari di partita Iva il Dl 50/2017 ha esteso, anche alle compensazioni degli importi a credito relativi alle imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU, l'obbligo dell'utilizzo dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate, finora previsto solo per l'Iva. Tutte le compensazioni (e non più solo quelle superiori a 5.000 euro o in casi di F24 a saldo zero) dovranno ora, viaggiare per il tramite dei servizi telematici dell'Agenzia.
Lo scarto dell'F24
Va segnalato peraltro come con l'aggiunta, in sede di conversione, del nuovo comma 4-bis, all'articolo 3 del Dl 50/2017, viene previsto che il modello F24 sarà scartato direttamente dal sistema telematico, qualora il credito d'imposta utilizzabile in compensazione sia superiore all'importo previsto dalla norma che fissa il limite massimo dei crediti compensabili. La disposizione affida, altresì, a provvedimenti di rango secondario l'attuazione progressiva di tale previsione, così come le modalità definitive di comunicazione dello scarto ai contribuenti interessati.
Le sanzioni
Alcune considerazioni finali si pongono poi con riferimento alle sanzioni applicabili in caso di invio del modello F24 tramite una procedura non corretta. Sul punto va evidenziato che la violazione è punita dall'Agenzia con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), Dlgs 471/1997, applicabile a ciascun modello F24. Va ulteriormente precisato che in caso di più modelli F24 presentati con procedura non corretta non si determina un effetto moltiplicativo della sanzione in quanto si rende applicabile l'istituto del cumulo giuridico con applicazione di una sanzione unica quantificata con una maggiorazione del 25% della sanzione base prevista per la violazione più grave ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del Dlgs 472/97.
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