Il decreto legge 50/2017 ha stabilito che, per i soli contribuenti titolari di partita Iva, vanno obbligatoriamente presentati, a prescindere dall'importo e dal saldo, tramite le procedure telematiche messe a disposizione dalle Entrate, i modelli F24 con compensazione orizzontale dei seguenti crediti: Iva (annuale e trimestrale), imposte sul reddito (addizionali comprese), ritenute alla fonte con imposte sostitutive delle imposte sul reddito, Irap e crediti d'imposta da quadro RU.
Entrata in vigore
Sulla decorrenza della specifica disposizione l'agenzia delle Entrate nella risoluzione 57/E/2017, pur non rinviando formalmente l'entrata in vigore delle nuove regole, ha avuto modo di chiarire che «in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche», il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia inizia solo a partire dal 1° giugno, lasciando intendere che per il primo periodo non dovrebbero incorrere in sanzione i contribuenti che hanno sbagliato il “canale” per compensare.
In merito poi all'esatto ambito applicativo della disposizione è di recente intervenuta la risoluzione numero 68/E del 9 giugno scorso fugando molti dei dubbi che si erano palesati in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni.
I tributi interessati
In questo contesto, l'Agenzia, al fine di individuare l'esatto perimetro applicativo della nuova norma, ha di fatto identificato i singoli codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita Iva, dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.
L'elenco di questi codici tributo è stato riportato nell'allegato 2 della risoluzione 68/E/2017.
Il documento di prassi fornisce anche un elenco di crediti d'imposta (allegato 1 al documento) che, sulla base delle disposizioni previgenti, già obbligavano fin prima dell'entrata in vigore del Dl 50/2017 tutti i contribuenti alla presentazione del modello F24 esclusivamente in via telematica mediante i servizi dell'Agenzia; si tratta di crediti legati perlopiù ad agevolazioni e incentivi fiscali, quali ad esempio il credito d'imposta per ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013) o quello per la riqualificazione delle imprese alberghiere ex Dm 7 maggio 2015.
Le esclusioni
L'elenco dei codici tributo, riportato nella lista fornita dalle Entrate, potrà essere comunque oggetto di periodica revisione, anche sentite le associazioni di categoria e professionali, per effetto di successive modifiche normative, nonché del necessario monitoraggio sul loro utilizzo. Quanto alle nuove regole, la risoluzione fornisce anche alcuni importanti chiarimenti. Viene in primo luogo evidenziato che l'obbligo di utilizzo dei canali dell'Agenzia non sussiste qualora nella medesima delega di pagamento vengano indicati particolari codici tributo (riportati nell'allegato 3 del documento) che identificano l'utilizzo del credito in compensazione con un importo a debito della stessa imposta. Si tratta, in buona sostanza, della cosiddetta “compensazione verticale” o “interna”; rientrano in tale ambito, ad esempio, gli acconti e i versamenti a saldo della stessa imposta (ad esempio, Ires primo acconto 2017 a debito con Ires credito a saldo 2016).
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