Sono sempre più centrali gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Come nel “vecchio” Dlgs 231/2007, andrà sempre fatta se c’è il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o dubbi su veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione. Ma ora ciò vale anche per le operazioni occasionali con trasferimento di fondi oltre 15mila euro.
L’articolo 17 riafferma l’obbligo di misure proporzionali al rischio rilevato e la responsabilità di provare l’adeguatezza della valutazione e delle misure adottate (si veda la scheda sotto).
L’identificazione
L’articolo 18 individua dapprima le modalità attuative dell’obbligo di identificazione, designando la tempistica di adempimento e prevedendo che le attività dirette a identificazione e verifica dell’identità del cliente siano effettuate prima di eseguire l’operazione occasionale o al momento dell’instaurazione del rapporto o del conferimento dell’incarico. Consentendo, solo in presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che la verifica dell’identità sia posticipata a un momento successivo. In ipotesi di posticipazione, sarà comunque necessaria una procedura di gestione del rischio, con la raccolta dei dati identificativi dei soggetti coinvolti e dei dati su tipologia e importo dell’operazione. La verifica dovrà, in ogni caso, essere completata al più presto e, comunque, entro il termine indicato dalla norma, che decorre dall’instaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico. Appare scontato che, dinnanzi all’impossibilità di completare correttamente la procedura, il soggetto debba astenersi dall’operazione, valutando se effettuare una segnalazione di operazione sospetta in presenza dei presupposti. È sempre richiesta la presenza del cliente o dell’esecutore, salvo che siano già stati identificati in precedenza o i loro dati risultino da atti pubblici. Va verificata con estrema attenzione anche l’identità del titolare effettivo. L’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale continueranno a costituire adempimento fondamentale dell’obbligo in esame.
L’inosservanza delle disposizioni sulla verifica è sanzionata con una pena pecuniaria pari a 2.000 euro. Per violazioni gravi, ripetute e sistematiche o plurime, c’è la sanzione amministrativa da 2.500 a 50.000 euro.
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