L’invio della segnalazione di operazioni sospette (Sos) dovrà attivarsi prima della stipula di atti negoziali da parte dei professionisti. È la principale innovazione dell’articolo 35 del nuovo Dlgs 231/2007: prima di compiere l’operazione (non solo in movimenti e trasferimenti di mezzi di pagamento, ma anche nei negozi giuridici a contenuto patrimoniale), va inviata senza ritardo all’Uif una Sos, quando si sa, si sospetta o c’è motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Le eccezioni
Sono fatti salvi i casi in cui l’operazione vada eseguita per obbligo di legge di ricevere l’atto o se l’esecuzione non si può rinviare tenuto conto della normale operatività, nonché nelle ipotesi cui rinviare l’operazione possa ostacolare le indagini. In quesi casi – di non facile interpretazione – i professionisti, ricevuto l’atto o eseguita l’operazione, ne informano immediatamente l’Uif.
Per desumere il sospetto, il legislatore introduce in sostanza elementi riferibili alle operazioni in sé (caratteristiche, entità, natura, ogni altra circostanza conosciuta per le funzioni esercitate), parametrati poi a elementi soggettivi, come la capacità economica e la natura dell’attività svolta dal soggetto.
Si è esenti dall’obbligo di comunicazione per informazioni ricevute da clienti od ottenute su di loro nell’esame della posizione giuridica o nell’espletare compiti di loro difesa o rappresentanza in procedimenti giudiziari. È inclusa la consulenza sull’eventualità di intentarli o evitarli.
Attenzione, poi, al divieto di comunicazioni inerenti le Sos. L’articolo 39 prevede, quale regola generale, il divieto di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla Uif o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
In questo caso, il legislatore ha preso collateralmente in considerazione due situazioni che nella vita professionale quotidiana si possono riscontrare con frequenza: il caso dello studio associato e quello della segnalazione relativa a un cliente o a una prestazione che coinvolge più professionisti.
Con più professionisti
Nella prima ipotesi, la regola generale che impone il divieto di comunicazione non trova applicazione tra professionisti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi terzi, a condizione che questi applichino misure equivalenti a quelle previste dal decreto. Nel secondo caso, il divieto non vieta la comunicazione tra i professionisti, a patto che siano di uno Stato membro o di un Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio, fermi restando gli articoli 42, 43 e 44 del Codice privacy. Comunque le informazioni scambiate si possono utilizzare solo ai fini di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo.
L’obbligo di segnalazione ha importanza anche in connessione con l’articolo 42 – astensione dalla prestazione/operazione, – in quanto si prescrive che i soggetti obbligati che si trovino nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela si astengano dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutino se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. L’inosservanza dell’obbligo di segnalazione, salvo non costituisca reato – e quindi concorso nel riciclaggio – è punito con la sanzione amministrativa di 3mila euro. Nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche o plurime si applica una sanzione da 30mila a 300mila euro. Se le violazioni comportano un vantaggio economico – determinato o determinabile -, la sanzione non potrà essere inferiore a 450mila euro. La sanzione è elevata fino a un milione di euro, se il vantaggio non sia determinato o determinabile.
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