Le imprese agricole che intendono far ricorso al nuovo contratto di prestazione occasionale possono avvalersi esclusivamente di attività rese da determinate categorie di soggetti, quali i pensionati di vecchiaia e di invalidità, gli studenti con meno di 25 anni di età, i disoccupati, cassaintegrati e percettori di integrazioni al reddito. Anche la nuova disciplina introdotta dal Dl 50/2017, come quella previgente per il lavoro accessorio, pone questo tipo di limitazione.
Pensionati e studenti
Qualche differenza, però, rispetto al passato esiste. Nel lavoro accessorio, infatti, si parlava solo di pensionati, senza alcuna distinzione in merito al tipo di prestazione pensionistica percepita, mentre nel nuovo contratto di prestazione occasionale la legge fa esplicito riferimento ai pensionati di vecchiaia e di invalidità. Ma anche con riferimento alla categoria dei giovani studenti c’è qualche novità. Per coloro che frequentano le scuole superiori è sparito l’inciso «compatibilmente con gli impegni scolastici». Questa modifica sembra lasciare più libertà nell’utilizzo dei giovani studenti, fermo restando ovviamente che devono sempre prevalere gli impegni scolastici rispetto a quelli lavorativi, anche in assenza di un esplicita indicazione di carattere normativo. Sui disoccupati, cassaintegrati e percettori di integrazioni al reddito, la nuova formulazione appare abbastanza ampia e onnicomprensiva.
Incompatibilità
Va tenuto presente, tuttavia, che i prestatori di lavoro occasionale in agricoltura (pensionati, studenti, disoccupati...) non debbono essere stati iscritti l’anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli. Ciò comporta, ad esempio, che i percettori dell’indennità di disoccupazione agricola o quelli che sono in cassa integrazione agricola (Cisoa) non possono essere utilizzati, in quanto tra i presupposti delle indennità ricordate c’è proprio quello di essere stati iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Extracomunitari
Per quanto riguarda gli extracomunitari, le imprese agricole possono avvalersi delle loro prestazioni solo se rientrano in una delle categorie di soggetti sopra indicate (pensionati di vecchiaia e di invalidità, studenti con meno di 25 anni, disoccupati, eccetera). Requisito questo non sempre facile da accertare da parte dell’utilizzatore, su cui grava, in caso di controlli, l’onere della prova. Naturalmente deve trattarsi di stranieri che siano in possesso di un permesso di soggiorno che consenta loro di svolgere attività lavorativa nel nostro Paese.
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