Per il contratto di prestazione occasionale, utilizzabile da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato, pubblica amministrazione (con regole ad hoc), il compenso orario minimo dovuto al prestatore è di 9 euro, al quale si aggiunge la quota contributiva (33 per cento), Inail (3,5 per cento) e servizi (uno per cento) per un importo orario complessivo di 12,41 euro. Per ogni prestazione giornaliera vanno retribuiti in ogni caso 4 ore (36 euro nette). È tuttavia consentito alle parti di stabilire anche un compenso più elevato per la prestazione resa.
Il pagamento del compenso spettante sarà effettuato dall’Inps entro il 15 del mese successivo mediante accredito sul conto corrente bancario risultante nell’anagrafica del prestatore ovvero mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici postali (con oneri a carico del prestatore).
Il ruolo degli intermediari
Tutti gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’Inps, la quale supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. Dal 31 luglio l’accesso alla piattaforma è consentito anche agli intermediari abilitati (professionisti e associazioni datoriali). Nonostante ciò è opportuno che anche gli utilizzatori e i prestatori procedano alla registrazione e abilitazione dei servizi della piattaforma. Gli utilizzatori del contratto di prestazione occasionale devono trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, una serie di informazioni. È difficile che questo adempimento possa essere effettuato dagli intermediari quando l’inizio della prestazione lavorativa non è programmata (nel fine settimana o in orari di chiusura degli uffici).
Comunicazione e pagamento
Qualora la prestazione lavorativa non abbia avuto luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare all’Inps, entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione, la revoca della dichiarazione trasmessa. In mancanza di revoca, l’istituto di previdenza provvederà comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali. È consentito in ogni caso anche al prestatore di accedere alla piattaforma informatica e di confermare la prestazione nonostante la revoca dell’utilizzatore.
Per poter remunerare le prestazioni rese, aziende e professionisti dovranno effettuare i pagamenti all’Inps, utilizzando il modello F24 (codice Cloc), senza poter, però, compensare eventuali crediti contributivi o fiscali. Dal 31 luglio è disponibile anche il servizio di pagamento elettronico con addebito in conto corrente o su carta di credito, mediante la modalità “pagoPA” di Agid.
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