Per il lavoro occasionale in ambito familiare trovano applicazione una serie di disposizioni di carattere generale e, per rispondere meglio alle specifiche esigenze delle famiglie, una disciplina ad hoc. L’ambito familiare è definito e limitato alle sole persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale.
Attività circoscritte
Le attività che possono essere rese dai prestatori (anche per più famiglie) sono unicamente i piccoli lavori domestici (compresi quelli di giardinaggio, pulizia o manutenzione), l’assistenza domiciliare ai bambini, persone anziane, ammalate o con disabilità, l’insegnamento privato supplementare. Di conseguenza non sarà, per esempio, possibile l’utilizzo del libretto famiglia da parte di un condominio.
Il concetto di occasionalità della prestazione per i lavori in ambito familiare è definito dal limite economico. Si applica anche alle famiglie la particolarità di calcolo del limite di compenso annuo se impiegano pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, persone disoccupate o percettori di prestazioni di sostegno al reddito.
Ulteriori misure di contrasto all’utilizzo fraudolento del lavoro occasionale che sono applicabili anche in ambito familiare sono il diritto alle pause, al riposo giornaliero e a quelli settimanali nonché il divieto di assumere lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. Non è, invece, applicabile la disciplina in materia di sicurezza del lavoro.
Gli importi
Per accedere al libretto famiglia è prevista la registrazione obbligatoria per l’utilizzatore e il prestatore sulla piattaforma informatica dell’Inps, adempimenti che dal 31 luglio 2017 possono essere svolti anche dagli intermediari abilitati e dai patronati.
L’acquisto del libretto famiglia dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma informatica dell’Inps ovvero presso gli uffici postali, ma mancano ancora le modalità per l’acquisto dei titoli di pagamento presso questo secondo canale (le indicazioni relative alla piattaforma informatica sono contenute nella circolare 107/2017 dell’Inps).
Ciascun libretto famiglia contiene titoli di pagamento con un valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono dovuti la contribuzione all’Inps (1,65 euro), il premio Inail (0,25 euro) e gli oneri gestionali (0,10 euro). Il compenso orario è dunque pari a 8 euro. Secondo l’Inps le parti possono comunque concordare un compenso più elevato.
Comunicazione e rendicontazione
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo alla stessa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma telematica Inps o contact center, dovrà comunicare: i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata e l’ambito di svolgimento della prestazione nonché le altre informazioni per la gestione del rapporto. In materia di comunicazioni le famiglie godono così di un trattamento particolarmente vantaggioso perché sono esonerati dalla notifica preventiva (prevista per tutti gli altri utilizzatori) e possono rendicontare le prestazioni anche alla fine del mese mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero, gestito attraverso la procedura Inps, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni. Al termine di queste operazioni, anche il prestatore riceve notifica (e-mail, sms) dell’avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa.
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