La segregazione del patrimonio destinato all’assistenza della persona disabile, prevista all’articolo 6 della legge sul “dopo di noi”, può essere assicurata attraverso tre diversi istituti, ciascuno dei quali presenta peculiari caratteristiche, che possono renderlo preferibile alla luce delle concrete esigenze dei disponenti e dei beneficiari.
Il trust
Il primo istituto richiamato dalla norma è il trust, atto con cui il disponente trasferisce la proprietà di beni ad un trustee, tenuto ad amministrarli per finalità preventivamente stabilite, sotto la supervisione di un guardiano o protector. Nella fattispecie può trattarsi di trust di famiglia, il cui obiettivo è quello di assicurare la tutela del beneficiario con disabilità grave e, alla morte di questi, l’attribuzione del patrimonio ad un beneficiario finale legato a rapporti di parentela con il disponente e/o la persona con disabilità (esempio fratello o sorella della persona disabile). Si potrà altresì fare ricorso al cosiddetto trust autodichiarato, con coincidenza tra le figure del disponente e del trustee, ferma restando l’esigenza di designare un protector terzo. Si pensi ad un trust temporaneamente autodichiarato, con un genitore che assorbe la figura del disponente e del trustee finchè in vita, salvo designare un trustee terzo alla sua morte.
Il vincolo di destinazione
Per le finalità indicate, in alternativa al trust, si potrà ricorrere anche al cosiddetto “vincolo di destinazione” ex articolo 2645-ter del Codice civile, che consente di segregare i beni per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, riguardanti uno o più beneficiari determinati, a favore dei quali detti beni e i relativi frutti debbono essere impiegati. Tra questi interessi, il Codice civile richiama, infatti, anche quelli «riferibili a persone con disabilità». La semplice costituzione del vincolo non muta la titolarità dei beni che ne formano oggetto (come nel caso del trust), che continuano ad essere di proprietà esclusiva del disponente, seppur utilizzabili per il perseguimento dello scopo di destinazione. A differenza del trust, il vincolo destinazione può investire solo beni immobili e beni mobili registrati o, al più, beni mobili muniti di un proprio sistema
di pubblicità.
Il fondo speciale
Il terzo ed ultimo istituto previsto dalla legge è il fondo speciale costituito attraverso un contratto di affidamento fiduciario, riconosciuto per la prima volta da una norma di legge, che permette di combinare alcune caratteristiche del trust e del vincolo di destinazione.
Si tratta di un contratto atipico che coinvolge uno o più soggetti (affidanti) che assegnano al cosiddetto affidatario il compito di attuare uno specifico programma, attraverso il trasferimento di beni gravati da vincolo di destinazione. In questa ipotesi, l’articolo 1, comma 3, della legge 112/2016 prevede espressamente la possibilità di attribuire la qualità di soggetto fiduciario ad una Onlus attiva prevalentemente nell’ambito della beneficienza, riferimento che alla luce della recente riforma del Terzo settore si applicherà agli enti del Terzo settore non commerciali,
iscritti nell’apposito Registro unico nazionale.
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