L’istituzione dei trust, vincoli di destinazione e fondi speciali è accompagnata da importanti agevolazioni tributarie, volte ad evitare una riduzione del patrimonio destinato alla cura e all’assistenza del disabile, finché questi è in vita. Il vantaggio più evidente riguarda l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, che scatta nel momento in cui i beni vengono segregati attraverso gli istituti contemplati dalla norma. Il conferimento di un immobile in un trust “dopo di noi”, ad esempio, sconterà le imposte secondo le modalità ordinarie alla morte della persona disabile, con l’assegnazione del patrimonio residuo al beneficiario finale.
L’applicazione del tributo
Per l’applicazione del tributo, in questo caso, si terrà conto delle eventuali franchige, o delle specifiche esenzioni contemplate dal Dl 262/2006, considerando il rapporto tra disponente e beneficiario del patrimonio residuo e la “trasparenza” del passaggio dei beni al trust (esempio qualora, nel caso sopra richiamato, il beneficiario finale sia un discendente in linea retta del disponente, si terrà conto della franchigia di un milione di euro applicabile in base al valore catastale del bene). In caso di premorienza della persona disabile rispetto al disponente, i beni segregati potranno tornare nella disponibilità di quest’ultimo, in esenzione da ogni tributo indiretto.
Il meccanismo impositivo previsto nel “dopo di noi” inverte l’impostazione seguita dalla prassi amministrativa (circolare agenzia Entrate 3/2008) e dalla giurisprudenza (Cassazione 4482/2016) in caso di ordinari trust di famiglia. In questa circostanza l’applicazione del tributo dovrebbe avvenire al momento del conferimento dei beni in trust e non allo scioglimento.
La regola «più dai meno versi»
Nel “dopo di noi” viene adottato un criterio più coerente con il principio di capacità contributiva, poiché il momento impositivo si configura con il trasferimento a titolo definitivo della proprietà dei beni residui al beneficiario finale. Le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei trust o fondi speciali, consentono al donante di beneficiare di deduzioni secondo le norme sul “più dai meno versi” che, nel caso del “dopo di noi”, vengono potenziate, ammettendo la deduzione per importi fino 20% del reddito annuo dichiarato, con un limite di 100mila euro l’anno; nei casi ordinari deduzione possibile fino al 10% del reddito annuo, con un tetto di 70mila euro. Il nuovo Codice del terzo settore consentirà detrazioni pari al 35% per importi fino a 30mila euro annui, o la deduzione di somme fino al 10% del reddito dichiarato.
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