Gli effetti premiali della procedura di collaborazione volontaria riguardano soprattutto le attività detenute in Paesi black list divenuti collaborativi. La tabella riepilogativa allegata alla circolare 19/E del 2017 e le ulteriori precisazioni contenute nell'ultimo paragrafo della circolare 21/E del 2017 consentono di comprendere il campo di applicazione di ciascun beneficio.
Quadro RW/1
È prevista una sanzione per il quadro RW al 3% per tutti gli anni anziché al 5% fino al 2007 e al 6% dal 2008 (articoli 5-quinquies, comma 7 e 5- octies, comma 1, lettera h, Dl 167/90). Il beneficio riguarda le attività detenute in Paesi black list, nei confronti dei quali sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni secondo l'articolo 26 del modello Ocse o un Tiea (Tax information exchange agreement). Quindi il beneficio – che già nella precedente edizione (circolare 10/E del 2015, pag. 49 e circolare 27/E del 2015, risposta 5.3) - era stato applicato anche ai Paesi con accordi di scambio d'informazioni rafforzato vigenti ed efficaci alla data del 1° gennaio 2015 e quelli comunque cancellati dalla black list (Cipro, Corea del Sud, Lussemburgo, Malta, Mauritius, San Marino e Singapore), si applica ora anche a Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey e Gibilterra i cui accordi sono entrati in vigore dopo il 1° gennaio 2015, ma prima del 24 ottobre 2016.
Il regime premiale ovviamente spetta anche per i Paesi con i quali l'accordo è entrato in vigore dopo il 24 ottobre 2016, ma è stato firmato prima del 2 marzo 2015 (Liechtenstein e Montecarlo, con accordo in vigore rispettivamente dal 20 dicembre 2016 e dal 4 febbraio 2017).
Infedele dichiarazione
Si prevede anche la disapplicazione del raddoppio delle sanzioni per infedele dichiarazione per Paesi black list (articolo 5-octies, comma 2, primo periodo, decreto legge 167 del 1990). Anche questo effetto premiale è subordinato alle stesse condizioni sopra descritte per la riduzione della sanzione minima per il quadro RW al 3% (articolo 5-octies, comma 2, prima parte e circolare 21/E del 2017 a pag. 10).
Quadro RW/2
È contemplata anche la riduzione del 25% o del 50% della sanzione per il quadro RW delle situazioni (articolo 5-quinquies, comma 4, decreto legge 167 del 1990). Diverse (e meno restrittive) sono le condizioni per fruire dell'abbattimento al 50% delle sanzioni minime per il quadro RW senza effettuare il rimpatrio fisico o giuridico delle attività oppure senza rilasciare il waiver agli intermediari esteri. In base al tenore letterale della norma è sufficiente che gli investimenti e le attività estere siano detenuti in Paesi Ue o dello See inclusi nella white list di cui al Dm 4 settembre 1996. La circolare 27/E del 2015 confermò l'estensione del beneficio anche alle attività detenute in Paesi Ocse non appartenenti alla Ue o allo See, purché non abbiano posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie (Australia, Canada, Cile, Corea, Giappone, Islanda, Israele, Messico, Nuova Zelanda, Svizzera, Turchia e Stati Uniti). La circolare 21/E del 2017 non fa più del tutto riferimento ai Paesi Ocse, ma genericamente alla più ampia categoria dei Paesi inclusi nella white list che- come ricorda l'Agenzia – si è notevolmente ampliata (specie con il Dm 9 agosto 2016).
Raddoppio dei termini
Viene ammessa anche la disapplicazione del raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte evase e la contestazione delle violazioni relative al quadro RW (articolo 5-octies, comma 2, secondo periodo, Dl 167/90). Èl'effetto premiale subordinato alle condizioni più restrittive perché devono essere soddisfatte sia le condizioni richieste per l'applicazione della sanzione minima al 3% per il quadro RW (Paesi con accordo di scambio d'informazioni rafforzato) sia quelle richieste per il dimezzamento della sanzione per il quadro RW (Paese white list, rimpatrio o waiver); la seconda condizione è, però, di norma assorbita nella prima.
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