Una importante semplificazione presente nella voluntary disclosure 2.0 consiste nel fatto di poter indicare i dati riferiti alle attività oggetto di procedura fino al momento della presentazione dell'istanza di accesso nella relazione di accompagnamento da presentare entro il 30 settembre. Così si eviterà di indicare i dati stessi nel quadro RW e nei quadri RM e RT delle dichiarazioni dei redditi per il 2016 e per il 2017. La scelta comporta l'obbligo di versare le imposte sostitutive, nonché l'Ivie e l'Ivafe, entro il prossimo 30 settembre, comprese le sanzioni ridotte (da “ravvedimento operoso”) e gli interessi sui versamenti tardivi rispetto alla scadenza del 30 giugno 2017 (articolo 5-octies, comma 1, lettera c del Dl 167/90). Per gli Oicr diversi da quelli cosiddetti “armonizzati”, la circolare 21/E del 2017 ribadisce che è dovuta l'Irpef con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale. La circolare 19/E del 2017 conferma che il contribuente può anche avvalersi della facoltà per il solo 2016, indicando i dati del 2017 in dichiarazione. Si eviterà così di anticipare il pagamento delle imposte relative al 2017 di 9 mesi.
Le limitazioni
L'opzione, però, consente solo l'esonero:
- Dalla compilazione del quadro RW (compresa le parti relative all'Ivie e all'Ivafe) per le attività patrimoniali e finanziarie oggetto della procedura;
- Dalla compilazione dei quadri RM, RT ed RL limitatamente però, ai redditi soggetti a ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva nonché a quelli delle quote o azioni di Oicr. Non è quindi consentita per i redditi da lavoro o d'impresa, anche occasionali; per le eventuali plusvalenze o affitti immobiliari; per gli interessi che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, da finanziamenti); per i dividendi o le plusvalenze di partecipazioni qualificate o di società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata (salvo che si tratti di partecipazioni non qualificate in società con azioni negoziate in mercati regolamentati); né per eventuali redditi da tassare separatamente per trasparenza nell'ambito della disciplina Cfc.
I tempi
La circolare 21/E del 2017 precisa opportunamente che in caso di presentazione di istanza integrativa – che può essere trasmessa entro il 30 settembre 2017 – il termine finale della frazione di 2017 che può essere oggetto di esonero dagli obblighi dichiarativi andrà a coincidere con la data di presentazione dell'istanza integrativa stessa. Se quindi il contribuente riesce ad effettuare il rimpatrio fisico o giuridico delle attività finanziarie detenute all'estero prima della presentazione della istanza integrativa sarà in condizione di indicare in relazione tutte le operazioni effettuate fino alla data del rimpatrio e quindi potrà realmente evitare di indicarle nella dichiarazione dei redditi.
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