Per soddisfare le specifiche esigenze del donante nei singoli casi concreti, la legge consente di introdurre nell’atto di donazione diverse particolari clausole. Si possono prevedere vari termini, condizioni, oneri, riserve eccetera.
La scelta è piuttosto vasta. Ecco qui di seguito alcuni esempi di clausole che si possono validamente inserire in un atto di donazione.
Una condizione sospensiva: ad esempio, condizionare l’efficacia donazione al fatto che il donatario raggiunga un certo risultato (come la laurea).
Una condizione risolutiva: ad esempio, disporre che la donazione (in ipotesi, di una biblioteca di libri di medicina) venga meno se il donatario non riesca a diventare medico.
Un termine “iniziale” (ad esempio, la donazione di una rendita a far tempo da una certa data) o un termine “finale” (ad esempio, la donazione di una rendita fino a una certa data).
Un onere a carico del donatario, originando con ciò un obbligo in capo al donatario stesso: ad esempio Tizio dona un immobile a Caio con l’onere per Caio di costruire un ospedale nella sua città oppure di provvedere al mantenimento di Tizio per tutta la sua vita; il donante può prevedere, altresì, la risoluzione della donazione nel caso in cui il donatario non adempia all’obbligo che gli è stato imposto dalla clausola.
La riserva di usufrutto: in questo caso, chi dona riserva a proprio vantaggio il diritto di usufrutto sui beni donati, con la conseguenza che spetta al donante il diritto di utilizzare il bene donato e di percepirne i frutti (anche locandolo) per tutta la durata della sua vita. Inoltre, il donante può anche riservare tale diritto, dopo di lui, a vantaggio di un’altra persona.
La riserva di disporre di cose determinate: con tale clausola il donante può decidere di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione (si determinerà in tal caso una risoluzione parziale della donazione con conseguente sottrazione di parte del bene al donatario).
La clausola di riversibilità: con l’apposizione di tale clausola, il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.
La dispensa dalla collazione. La collazione è l’atto con il quale determinati soggetti (i figli del donante, i loro discendenti e il coniuge), che hanno accettato l’eredità del donante, conferiscono alla massa attiva del patrimonio ereditario le donazioni ricevute in vita dal defunto, in modo da dividerle con gli altri coeredi, in proporzione delle rispettive quote.
La dispensa dall’imputazione: nell’ipotesi di successione necessaria, vige la regola generale secondo la quale i legittimari sono tenuti ad imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati ricevuti in vita dal defunto, salvo che ne siano stati espressamente dispensati.
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