I criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione del magazzino sono contenuti oltre che nel Codice civile, anche nel principio contabile Oic 13. L’articolo 2426, n. 9, fissa il principio secondo cui le rimanenze sono valutate in bilancio al minore tra il costo di acquisto o produzione e il valore di realizzazione desumibile dal mercato. In sostanza, nel caso in cui il valore originario del bene si riduca divenendo inferiore al valore di mercato, deve essere adeguato a quest’ultimo. Il metodo generale per la determinazione del costo dei beni è il “costo specifico” che presuppone l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità dei costi specificamente sostenuti per la loro costruzione/acquisizione.
Per i beni “fungibili”, stante l’impossibilità di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza, il costo può essere determinato utilizzando metodi alternativi al costo specifico quali “media ponderata”, “Fifo” o “Lifo”. Nello specifico:
con il costo medio ponderato, i beni acquistati o prodotti in periodi diversi e quindi a costi diversi, vengono valutati a un costo che rappresenta la media ponderata dei vari costi del periodo;
con il Fifo (first-in, first out) si presume che vengano vendute per prime le giacenze più vecchie;
con il Lifo (last-in, last-out) si assume che le quantità acquistate o prodotte più recentemente siano le prime ad essere vendute od utilizzate in produzione; per cui il magazzino viene valutato a prezzi meno recenti.
Qualora si renda necessaria una svalutazione, questa può essere effettuata in due modi: riportando direttamente il minor valor dei beni nell’inventario finale, oppure creando un fondo svalutazione nel passivo di stato patrimoniale. Qualora poi alla svalutazione aumenti il valore di realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata. Il ripristino, ovviamente, deve avvenire nei limiti del costo originariamente sostenuto.
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