Anche ai fini fiscali i derivati sono considerati di copertura se rispettano quanto prevede la norma del Codice civile che, come già illustrato, richiede, per la sussistenza della relazione di copertura, l'esistenza, fin dall'inizio, di due requisiti riferiti alla correlazione tra elemento coperto e strumento di copertura: il primo “sostanziale”, relativo alla “stretta correlazione”, il secondo “formale”, relativo alla “documentata correlazione”.
La documentazione, richiesta dall'articolo 2426 numero 11-bis) e dal principio contabile Oic 32, è necessaria per considerare un derivato di copertura: in assenza della stessa il derivato non può essere considerato contabilmente di copertura e, pertanto, anche il trattamento fiscale è diverso.
Versante fiscale
Dal punto di vista fiscale l'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale del 3 agosto scorso, integrando il comma 4 dell'articolo 7 del Dm 8 giugno 2011, consente che la finalità di copertura possa essere attestata, oltre che da atto di data certa anteriore o contestuale alla negoziazione del derivato, anche con la rilevazione tra gli strumenti finanziari derivati di copertura nel primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello stesso. Pertanto in presenza della designazione “di copertura” nel primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione del derivato, lo strumento si considera con finalità di copertura anche ai fini fiscali.
In via generale, il problema non dovrebbe incidere significativamente sulle coperture di fair value, perché se la copertura fosse disconosciuta le conseguenze tributarie potrebbero essere non rilevanti dal momento che le variazioni di fair value sono comunque contabilizzate nel conto economico.
La scelta
Considerare il derivato di copertura ai fini contabili, se ne ricorrono i presupposti, non è un obbligo, ma una volta attivata tale scelta la copertura cessa solo se viene meno e non a discrezione dell'impresa: questo,
al fine di impedire politiche di bilancio.
La società, per esempio, può considerare il derivato sostanzialmente di copertura ai fini gestionali ma può trattarlo e contabilizzarlo come non di copertura se ritiene onerosa la tenuta della documentazione richiesta dalla legge: questo comportamento può riguardare soltanto
alcuni derivati, mentre altri possono essere trattati
come di copertura anche ai fini contabili.
Tuttavia, la scelta di considerare il derivato di copertura deve essere fatta all'inizio perché la norma di legge prevede l'esistenza della stessa e della relativa documentazione «fin dall'inizio» per evitare comportamenti non corretti: pertanto, non è consentito rimandare la decisione in sede di redazione del bilancio, per esempio in base all'andamento del fair value del derivato.
© Riproduzione riservata