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Dossier La documentazione deve essere analitica

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    Dossier | N. 54 articoliL’agenda del professionista

    La documentazione deve essere analitica

    La copertura è efficace se il valore dello strumento di copertura varia, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta di quello dell'elemento coperto: in sostanza, lo strumento di copertura deve essere in grado di ridurre il rischio coperto.

    La società deve documentare la relazione di copertura e illustrare le potenziali cause di inefficacia della copertura, anche con riferimento alle coperture semplici, poste in essere mediante strumenti finanziari derivati che hanno caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto quali, scadenza, importo nominale, data di regolamento dei flussi finanziari e sottostante. Pertanto, è sempre necessaria l'analisi delle principali potenziali cause di inefficacia della relazione di copertura.

    Le coperture semplici

    Per le “coperture semplici” è richiesta solo l'analisi qualitativa della relazione di copertura (non quella quantitativa per determinare la parte inefficace).

    Si tratta di una semplificazione notevole perché la verifica “quantitativa” dell'efficacia della copertura (=relazione economica) è più complessa e richiede l'utilizzo di varie metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate nell'attività di risk management.

    Per esempio, una potenziale causa di inefficacia della relazione di copertura di un Irs potrebbe essere la modifica delle date di pagamento (regolamento) del sottostante o del derivato. Invece, con riferimento a un'operazione programmata altamente probabile di acquisto/vendita in dollari Usa, la causa di inefficacia potrebbe essere la modifica delle date relative a pagamenti/incassi.

    In ogni caso, rileva sempre il principio generale della «significatività» introdotto dal decreto legislativo 139/15 nell'articolo 2423 del Codice civile: la variazione della relazione economica tra derivato e elemento coperto, che determina l'inefficacia della copertura, deve essere «significativa».

    La documentazione

    Come già accennato, la legge e l'Oic 32 precisano che all'inizio della relazione di copertura deve esistere una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere, l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura, compresa l'analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come questa determina il rapporto di copertura. Per esempio, la documentazione deve contenere e individuare:

    strumento di copertura (acquisto forward a termine di valuta);

    elemento coperto (vendite altamente probabili del primo trimestre e relativo ammontare);

    natura del rischio coperto (rischio di cambio);

    relazione economica e modalità di verifica della relazione di copertura (qualitativa o quantitativa e relativa analisi).

    Se non c’è documento

    In mancanza della documentazione gli strumenti finanziari derivati non possono essere considerati di copertura e, pertanto, le variazioni di fair value del derivato sono contabilizzate nel conto economico mentre la valutazione dello strumento o dell'operazione coperta seguiranno le normali regole contabili relative agli stessi.

    Questo significa che per le coperture di flussi finanziari, che sono quelle maggiormente utilizzate, il risultato del conto economico sarà soggetto alle variazioni di fair value del derivato, determinando così un risultato più volatile: per esempio, nel caso di un debito finanziario, mancando la correlazione, per competenza, tra variazioni del derivato e variazioni del tasso di interesse rilevato nel conto economico.

    Invece, per le coperture di fair value si determinano minori conseguenze perché gli effetti sono comunque rilevati nel conto economico. Tuttavia, anche per questi derivati si possono verificare situazioni sfavorevoli: per esempio, variazione positiva di fair value del magazzino e negativa del derivato, perché la prima non rileva, mentre la seconda è imputata nel conto economico. L'ipotesi contraria, meno invasiva, impone di svalutare il magazzino e consente di tenere conto della variazione positiva del fair value del derivato (l'utile derivante da tale variazione positiva non può essere distribuito).

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