Si definisce “contabilità di magazzino” l’insieme delle rilevazioni dei movimenti dei beni, finalizzate a determinare la composizione qualitativa e quantitativa delle scorte aziendali e al loro controllo.
La composizione qualitativa esprime le caratteristiche delle rimanenze mentre quella quantitativa rappresenta il livello delle scorte in un dato momento.
Da un punto di vista civilistico, l’articolo 2214, comma 1, non obbliga il contribuente alla tenuta della scritture ausiliarie di magazzino; tuttavia, il comma 2 richiede di «tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa».
In sostanza, la scelta è demandata al contribuente sulla base delle proprie esigenze contabili e della complessità dell'attività che svolge.
L’obbligo per il Fisco
Sul piano fiscale, invece, in base al combinato disposto dell’articolo 14, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973 e dell'articolo 1 del Dpr 695/1996, la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente:
l’ammontare dei ricavi di cui agli articoli 57 ed 85 del Tuir sia superiore a 5.164.568,99 euro;
il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 del Tuir sia superiore a 1.032.913,80 euro. Esemplificando, se un soggetto supera entrambi i limiti nel 2017 e poi li supera nuovamente nel 2018, dal 2020 (secondo anno successivo) sarà obbligato alla tenuta della contabilità di magazzino.
L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti prima indicati.
Per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Allo stesso modo vanno ragguagliati ad anno i ricavi del primo anno di attività.
Si ricorda che non sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino le imprese individuali e le società di persone che operano in regime di contabilità semplificata e i professionisti, nonché gli esercenti attività che richiedono la tenuta di un registro “carico e scarico”, sempre che questi registri contengano le informazioni che dovrebbero essere riepilogate nelle scritture ausiliarie (per esempio, l’attività di allevamento, articolo 18 bis del Dpr 600).
Le istruzioni
Le rilevazioni possono essere effettuate quotidianamente o per periodo di durata massima mensile; come previsto dall’articolo 22 del Dpr 600/1973 le rilevazioni vanno registrate entro 60 giorni dalla scadenza del periodo scelto.
In ogni caso, è necessario procedere con la stampa su supporto cartaceo entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di riferimento.
I dati da registrare sono:
le quantità iniziali risultanti dall'inventario;
le quantità di prodotti entrati in magazzino e la provenienza (ovvero acquisti o resi da clienti);
le quantità di prodotti usciti dal magazzino e la destinazione (ovvero vendite o resi ai fornitori);
le quantità finali risultanti dall'inventario.
Sono esclusi dalla registrazione: i titoli; i beni non incorporati fisicamente nei prodotti, come i materiali di consumo; i pezzi di ricambio dei beni strumentali (non quelli destinati alla rivendita); i prodotti in corso di lavorazione nonché i beni di trascurabile rilevanza percentuale, ovvero quelli il cui costo complessivo d'acquisto, nel periodo di imposta precedente, non eccede il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni dei quali è richiesta l'annotazione.
Tra i documenti giustificativi delle rilevazioni fatte nei registri vi sono i documenti di trasporto, le bolle di accompagnamento, le fatture e, se esistenti, le bolle interne. Si ricorda, infine, che l'omessa tenuta o mancata esibizione della contabilità di magazzino può determinare l’accertamento induttivo.
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