Le donazioni sono tassate dal Dlgs 346/1990 (Testo unico dell’imposta di successione e donazione). Il trattamento dipende innanzitutto da chi è il donatario. Influisce anche il tipo di bene (si veda l’articolo a destra).
Il donatario
Se donatari siano il coniuge o i parenti in linea retta del donante, l’aliquota è del 4% sul valore eccedente il milione di euro per ciascun beneficiario (se quindi si dona al coniuge e a un figlio un quadro da 2,3 milioni, il 4% si applica a 300mila euro).
Se donatari siano fratelli e sorelle del donante, l’aliquota è al 6% del valore oltre i 100mila euro per ciascun beneficiario. Così, se si dona al coniuge e a due fratelli, in parti eguali un terreno edificabile da 4,5 milioni, il coniuge è tassato col 4% di 500mila euro, mentre ciascun fratello è tassato col 6% di 1,4 milioni.
Se donatari siano altri parenti del donante fino al quarto grado (ad esempio, un cugino), affini in linea retta (il genero, il suocero) o affini in linea collaterale fino al terzo grado (un cognato), l’aliquota da applicare al valore donato è del 6% e, in questo caso, non è prevista alcuna franchigia.
Se infine donatari siano soggetti diversi da quelli elencati in precedenza, si applica l’aliquota dell’8%, senza franchigie; è, quest’ultimo, il frequente caso dei conviventi non coniugati (né uniti in una unione civile): per le convivenze, infatti, la nostra legge non prevede regole particolari in materia di imposta di donazione.
Il valore
Il valore cui applicare le predette aliquote è, di regola, il valore “corrente” dei beni donati. Ad esempio, il denaro liquido va considerato per il suo valore nominale e i titoli quotati in Borsa vanno considerati per il valore della loro quotazione al giorno della donazione.
La legge ha un particolare riguardo per il donatario che sia portatore di un handicap qualificato grave: in questo caso, a prescindere dal rapporto di parentela o affinità tra donante ed erede disabile, questi beneficia di una franchigia di 1,5 milioni di euro.
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