Il 30 giugno scorso il parlamento tedesco ha approvato una legge che impegna i provider ad adottare dei modelli di compliance per ridurre i casi di hate speech on line e di diffamazione in genere.
Il caso Germania
L’inadempimento di questi doveri può essere multato - per le persone giuridiche – con sanzioni fino a 50 milioni di euro. Tra le nuove prescrizioni, in vigore dal prossimo ottobre, c’è anche l’obbligo dei social network di presentare rapporto semestrale sulle segnalazioni delle vittime di cyberbullismo e sulle fake news diffamatorie. L’altro obbligo di compliance in capo ai provider è garantire la cancellazione o il blocco dei contenuti illeciti entro 24 ore dalla segnalazione. Se il caso è più complesso, il termine per adempiere è di sette giorni e a decidere sarà un’organizzazione di autoregolamentazione, formata da membri competenti e indipendenti. Quelle italiana e tedesca sono due risposte diverse allo stesso fenomeno: l’odio dilagante in rete.
La soluzione italiana, rivolta solo ai minori dai 14 ai 18 anni, predilige l’aspetto preventivo e rieducativo, mentre quella tedesca – sicuramente più coraggiosa – ha inasprito le sanzione prevedendo anche soluzioni del tutto innovative. Si tratta dei primi due tentativi in Europa di trovare soluzioni al fenomeno del cyberbullismo. Sarà la prassi dei prossimi anni a decidere la tenuta delle due norme alla prova pratica e i relativi effetti deflattivi.
Il sistema italiano
L’intervento normativo italiano non muta i reati esistenti che restano invariati anche nell’impianto sanzionatorio. A tal proposito, non si può prescindere dal corretto inquadramento delle fattispecie che in caso di cyberbullismo vanno dall’illecito trattamento dei dati personali (articolo 167 del decreto legislativo 196/2003) quando si divulgano immagini personali senza il consenso dell’interessato, fino alla volenza privata quando si costringe la vittima a fare o tollerare qualcosa o alle vere e proprie lesioni personali o estorsioni. Occhi puntati anche sul cosiddetto furto di identità, punito dall’articolo 494 del Codice penale e che per giurisprudenza ormai consolidata si configura anche a mezzo social network (Cassazione, sentenza 25774, 23 aprile 2014). La nuova legge non annovera espressamente questo reato tra quelli per i quali è prevista la possibilità di ricorrere all’ammonimento del questore. In ogni modo, per prassi ormai consolidata, questo delitto è prodromico a condotte ancora più gravi che possono degenerare in veri e propri atti persecutori a mezzo social network. Si accompagna, inoltre, nella maggior parte dei casi ad altri reati per i quali sarà possibile ricorrere alla misura preventiva dell’ammonimento, evitando un vuoto di tutela. Dal punto di vista difensivo, l’articolo 2 della legge 71/2017 pone sull’interessato l’onere di conservare il dato informatico originale, in modo da poter proseguire gradualmente nelle ulteriori azioni a tutela della vittima. L’acquisizione dovrà allora avvenire in modo da conservare integrità, immodificabilità e genuinità degli elementi raccolti per non pregiudicarne l’utilizzo processuale, così come previsto dalla corretta applicazione delle best practice in materia di prova digitale. La legge è centrata a valorizzare l’aspetto preventivo delle novità, curando più analiticamente la prima parte rivolta a disciplinare gli interventi educativi nelle scuole. Già a settembre gli studenti potranno trovare importati novità tra i banchi. Tra queste la nomina del referente scolastico contro il cyberbullismo e nuovi regolamenti per l’uso di smartphone e tablet durante l’orario.
Le linee guida del Miur
Intanto c’è attesa per le linee di orientamento del Miur che avrebbero dovuto essere adottate entro il 18 luglio e che avranno l’obiettivo di assicurare l’attuazione delle attività di contrasto al cyberbullismo. Si tratta di una complessiva evoluzione dei modelli di comportamento dei soggetti tenuti a vigilare sulle condotte degli studenti, anche se sarebbe auspicabile pensare a un restyling complessivo della normativa internazionale con l’introduzione di modelli di compliance in grado di rendere ancora più incisiva e rapida l’attività di contrasto e di rimozione dei contenuti illeciti.
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