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Dossier Regole parallele fra Fisco e Codice

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    Dossier | N. 54 articoliL’agenda del professionista

    Regole parallele fra Fisco e Codice

    La variazione delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali concorre a formare il reddito dell’esercizio ai sensi dell’articolo 92 del Tuir. Tale normadefinisce i criteri per la valutazione:

    dei beni merce alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d'impresa;

    delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, ad esclusione dei beni strumentali.

    La disciplina fiscale

    La norma fiscale, come quella civilistica, prevede due principali modalità di valutazione:

    per singoli beni, utilizzando il costo specifico oppure, per categorie omogenee di beni, utilizzando dei criteri convenzionali;

    ovvero costo medio ponderato, Lifo a scatti, Fifo o varianti del Lifo.

    La scelta del criterio di valutazione da adottare è libera, purché il valore di ciascun gruppo di beni non sia inferiore a quello previsto dal legislatore fiscale. In particolare, ai sensi del comma 4 dell’articolo 92, le imprese che in bilancio valutano le rimanenze con i metodi del costo medio ponderato, del Fifo e del Lifo continuo, possono conservare tali valori ai fini fiscali. Invece, in caso di utilizzo di metodi diversi da quelli previsti dal codice civile, il valore delle rimanenze dovrà essere maggiore o uguale a quello che si otterrebbe con il metodo Lifo a scatti; in caso contrario, si rende necessaria una rettifica in aumento in dichiarazione dei redditi. In sostanza, quindi, l’utilizzo di uno dei metodi previsti dal codice civile, non richiede una diversa valutazione sul piano fiscale; invece, la valutazione con altri metodi, richiede la verifica che il valore così determinato non sia inferiore a quello che deriverebbe dalla applicazione del metodo del Lifo a scatti che quindi fissa il valore minimo fiscale. Al fine di determinare tale valore minimo fiscale, la prima cosa da fare è quella di ripartire i beni in categorie omogenee per natura o per valore:

    nel primo caso i beni devono appartenere allo stesso genere in relazione alle loro proprietà e caratteristiche;

    nel secondo caso i beni devono avere identico valore economico.

    Il primo esercizio

    Nel primo esercizio la valutazione delle rimanenze avviene al costo medio ponderato; negli esercizi successivi, se le quantità in rimanenza:

    sono rimaste invariate, può essere mantenuto lo stesso valore unitario attribuito in tale esercizio;

    sono aumentate, si mantiene la stessa valutazione dell’inizio dell’esercizio mentre la parte eccedente le rimanenze iniziali viene valutata al costo medio ponderato degli acquisti dell’anno;

    sono diminuite, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

    Il comma 5 dell’articolo 92 dispone che qualora in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato secondo i metodi sopra elencati, risulti superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese dell’esercizio, il valore dell’intera categoria di rimanenze, indipendentemente dal periodo di formazione si determina moltiplicando l'intera quantità di beni per il valore normale di cui all’articolo 9 del Tuir.

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