Il Dlgs 117/2017 riordina la normativa del terzo settore secondo le linee guida della legge delega (legge 106/2016) definendo in maniera complessiva e organica la disciplina tributaria applicabile agli enti del terzo settore con l’introduzione di misure di maggior favore per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in cui il perseguimento delle finalità di interesse generale viene attuato grazie all’ausilio dei volontari. In coerenza con queste indicazioni il Codice prevede due regimi fiscali agevolati per la tassazione dei proventi prodotti dagli Ets, superando la frammentazione oggi esistente nella legislazione tributaria (si pensi al regime Onlus, alle regole della legge 266/1991 per le Odv e alla legge 383/2000 per le Aps).
Con l’articolo 80 viene disciplinato un regime fiscale opzionale valido per tutti gli Ets non commerciali e basato su coefficienti di redditività applicabili in funzione dell’ammontare e della tipologia di ricavi: ad esempio, per ricavi fino a 130mila euro si applica un coefficiente del 7% per le prestazioni di servizi e del 5% per le altre attività (aumentando i ricavi aumenta anche il coefficiente fino al 17% oltre 300mila di ricavi per prestazioni di servizi). Il reddito d’impresa si determina applicando ai ricavi i vari coefficienti e sommando le eventuali plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi nonché i ricavi immobiliari. La norma riprende in parte il contenuto dell’articolo 145 del Tuir che, tuttavia, prevede coefficienti più alti e un limite quantitativo oltre il quale scatta il regime ordinario. Inoltre, l’articolo 86 prevede per le Odv e le Aps, con ricavi non superiori a 130mila euro, un regime speciale fortemente agevolativo sul modello del regime forfettario per i contribuenti di minori dimensioni della legge 190/2014. In tal caso il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività dell’1% per le Odv e del 3% per le Aps. Tale regime semplifica gli adempimenti fiscali e contabili a carico degli enti che sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili (fermo restando l’obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti) e non sono considerati sostituiti d’imposta. Ai fini Iva sono considerati al pari dei consumatori finali e non sono tenuti alla conservazione dei registri, alla liquidazione e al versamento dell’imposta nonché alla presentazione della dichiarazione. Ulteriori disposizioni riguardano poi gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili di tutti gli Ets non commerciali (articolo 87) con adempimenti diversi a seconda delle dimensioni dell’ente. Questi ultimi, a pena di decadenza dai benefici fiscali, devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche per l’attività complessivamente svolta, rendicontare specificamente le entrate e le spese per le raccolte pubbliche di fondi, e tenere, inoltre, separatamente le scritture contabili riguardanti le attività svolte con modalità commerciali. Per gli Ets non commerciali che non hanno conseguito in un anno proventi superiori a 50.000 euro gli obblighi contabili sono ulteriormente ridotti e si considerano assolti con la mera redazione del rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive.
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