Norme & Tributi

Dossier Liberalità incentivate. Esenti le successioni

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    Dossier | N. 54 articoliL’agenda del professionista

    Liberalità incentivate. Esenti le successioni

    Dal 1° gennaio 2018, con il Dlgs 117/2017, entreranno in vigore una serie di disposizioni fiscali estremamente agevolative che, in via transitoria riguarderanno Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per poi applicarsi solo agli enti del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale una volta ottenuto il via libera dalla Commissione europea per l’introduzione dei regimi fiscali speciali.

    L’esenzione

    Il Codice introduce una esenzione ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, per «i trasferimenti a titolo gratuito» a favore degli Ets, comprese le cooperative sociali e incluse le imprese sociali diverse da quelle costituite in forma societaria (articolo 82). L’unica condizione è che i beni e i diritti trasferiti siano “utilizzati” in via esclusiva, senza un limite temporale specifico, per il perseguimento di finalità solidaristiche.

    Le imposte di registro, ipotecaria e catastale, potranno essere applicate in misura fissa per «gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento» (articolo 82, comma 4). L’agevolazione è subordinata a una dichiarazione che l’ente deve rendere, contestualmente alla stipula dell’atto e alla condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro 5 anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

    L’imposizione fissa in tali tributi è anche prevista (articolo 82, comma 3) per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, aventi lo scopo di adeguamento normativo, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione. La previsione dell’imposizione fissa per il momento costitutivo assume una portata ricognitiva mentre, in relazione alle operazioni straordinarie, la disposizione determina il superamento della prassi dell’Agenzia che considera tali operazioni, se compiute da enti non commerciali, tassabili con aliquota del 3% ai fini dell’imposta di registro. Si allinea, quindi, il trattamento fiscale a quello già previsto nell’articolo 4, tariffa parte I, Tuir per le società e gli enti commerciali.

    L’articolo 82, comma 5, dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, certificazioni e, in genere, ogni documento cartaceo o informatico posto in essere o richiesto dagli enti in oggetto.

    Ricognitiva è anche la previsione dell’estensione della esenzione Imu/Tasi in base all’articolo 7, comma 1, lettera i), Dlgs 504/1992, per gli immobili posseduti e utilizzati conformemente alla disciplina di riferimento. Si prevede poi l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne, nonchè l’esenzione dalle tasse sulle concessioni governative; oltre alla possibilità per Province, Comuni, Città metropolitane e Regioni di prevedere ulteriori riduzioni o esenzioni per i tributi di loro pertinenza.

    Ires

    Notevole impatto avrà la disposizione, anch’essa in vigore dal 2018, che prevede l’esenzione Ires per i redditi degli immobili di Odv e Aps destinati «in via esclusiva» allo svolgimento di attività non commerciali. Dato il tenore letterale l’esenzione potrebbe riguardare non solo i redditi fondiari, ma anche altre fattispecie reddituali derivanti da tali immobili (ad esempio redditi diversi generati dalla alienazione dei medesimi).

    Infine va richiamato l’innovativo Social bonus (articolo 81), che concede un credito di imposta del 65 % (50% per enti e società) per elargizioni legate a progetti per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità. Sul fronte dei benefici per chi effettua erogazioni liberali in natura o denaro a favore degli Ets vi è il significativo rafforzamento della detrazione Irpef (del 30% o 35% per Odv, con tetto, per periodo di imposta, di 30.000 euro) e della deducibilità delle stesse (pensata per imprese, società ed enti) nel limite del 10% del reddito dichiarato (articolo 83).

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