La crisi economica sospinge la richiesta di trust di protezione del patrimonio personale rispetto all’eventualità che i creditori possano rivolgere le loro pretese sui beni del debitore: non solo i beni professionali o aziendali, ma anche quelli di stretto utilizzo personale (come la casa di abitazione o la casa di vacanza), nonché i risparmi.
Va subito precisato che può essere discutibile la “tenuta” di un trust specificamente finalizzato a esigenze protettive del patrimonio (il cosiddetto asset protection trust). È probabile infatti che esso venga contestato in quanto nel nostro ordinamento campeggia un principio generale, espresso nell’articolo 2740 del Codice civile, secondo cui il debitore risponde dei propri debiti con l'intero suo patrimonio, presente e futuro (anche se, in effetti, potrebbe replicarsi che il trust è un lecito vincolo di destinazione previsto dalla legge e, come tale, idoneo a preservare i beni vincolati).
La protezione ottenibile
Se però un trust viene istituito per finalità che l’ordinamento riconosce di per sé meritevoli di tutela, indubbiamente si possono trarre, in via indiretta, ragioni di protezione patrimoniale dall’effetto segregativo che deriva dall’istituzione del trust. In altre parole, se, ad esempio, una coppia non coniugata volesse replicare, mediante un trust, lo stesso assetto di interessi che deriva, per le coppie coniugate, dall’istituzione del fondo patrimoniale, e cioè la destinazione di determinati beni ai bisogni della famiglia (articolo 167 del Codice civile), si potrebbe avere, nel patrimonio di chi viene nominato trustee dei beni che gli appartengono, un effetto segregativo probabilmente idoneo a impedire che i creditori per ragioni professionali possano aggredire i beni del trust (anche se è bene considerare che la recente giurisprudenza guarda con estremo sfavore all’effetto protettivo che discende dall’istituzione del fondo patrimoniale).
Ancora, il trust istituito dal genitore anziano per garantire ai figli in giovane età di continuare ad abitare nella casa paterna e di percepire i redditi dei beni di famiglia per destinarli alle loro spese di mantenimento, dovrebbe riuscire a evitare che, in caso di disavventure economiche del disponente, i suoi creditori possano soddisfarsi sui beni del trust; così come dovrebbe evitare che malaugurate iniziative imprenditoriali o professionali dei figli stessi, una volta divenuti maggiorenni, possano avere ripercussioni sui beni destinati al trust.
Revocatoria in campo
In ogni caso, l’istituzione del trust non può però in alcun modo servire a evitare l’azione revocatoria (articolo 2901 del Codice civile) e cioè l’azione che il creditore può promuovere per far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore porta pregiudizio alle sue ragioni, quando il debitore abbia compiuto gli atti in questione conoscendo il pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni del creditore.
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