Con riferimento alle informazioni da includere nella nota integrativa, l’articolo 2427 numero 13 del Codice civile, richiede l’indicazione dell’importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. L’Oic 12 precisa che, in precedenza (fino ai bilanci 2015) la sezione straordinaria del conto economico includeva proventi e oneri la cui fonte era estranea all’attività ordinaria della società. Diversamente, il concetto di eccezionalità, richiamato dalla nuova norma, prescinde dall’appartenenza del fatto aziendale all’attività ordinaria piuttosto che a quella straordinaria: i singoli elementi di ricavo o di costo possono appartenere a qualsiasi area del conto economico.
I fatti rilevanti
In sostanza, gli elementi di ricavo o di costo, e quindi i fatti da cui essi scaturiscono, non coincidono con quelli che, in precedenza, dovevano essere riportati nella sezione straordinaria del conto economico, perché i fatti dai quali tali ricavi o costi derivano possono riguardare tutti gli accadimenti aziendali, purché abbiano incidenza significativa sul conto economico. L’intento del legislatore è di dare evidenza separata nella nota integrativa di tali fatti quando questi sono di ammontare o incidenza eccezionale: questa impostazione è coerente con l’eliminazione dal conto economico della sezione straordinaria, ma non la sostituisce. L’obiettivo dell’informativa è di consentire all’utilizzatore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono ripetibili nel tempo.
In questo modo l’utilizzatore del bilancio può depurare il conto economico dagli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell’impresa e, pertanto, difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi. Alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche dell’informazione richiesta sono i seguenti:
- picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;
- cessioni di attività immobilizzate;
- ristrutturazioni aziendali;
- operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d’azienda, eccetera).
Picchi di vendite e acquisti
Quanto richiesto dall’Oic 12, peraltro, non costituisce una novità. Per esempio, l’informazione relativa a «picchi non ripetibili nelle vendite e negli acquisti» dovrebbe essere comunque fornita perché si tratta di informare il lettore del bilancio di andamenti, ovvero scostamenti, rilevanti relativi a vendite o acquisti. Se i ricavi nell’esercizio x+1 si incrementano significativamente rispetto a quelli dell’esercizio x, perché l’impresa ha ottenuto una specifica commessa che non si ripeterà tant'è vero che nell'esercizio x+2 i ricavi tornano sui livelli precedenti, questa informazione è rilevante. Medesimo discorso con riferimento a proventi/oneri derivanti dalla cessione di attività immobilizzate “rilevanti”, a costi/proventi derivanti da ristrutturazioni e da tutto quanto può emergere da operazioni di cessione, conferimenti di aziende o rami d’azienda: in quest’ultimo caso, l’informativa consente di sterilizzare plusvalenze e minusvalenze che sono irrilevanti ai fini Irap.
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