Dai bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2016, è necessario trovare una collocazione, nel conto economico, per proventi, ricavi, costi e oneri che nei bilanci precedenti erano iscritti nella parte straordinaria dello stesso. La scelta è obbligata, perché lo schema di legge introdotto dal legislatore che a suo tempo ha recepito la quarta direttiva, classifica proventi e oneri in base alla loro natura, a differenza dell’altro schema, previsto dalla direttiva e non recepito dal nostro legislatore, che suddivide i costi in base alla loro destinazione all’interno dell’impresa.
Ricavi al netto di rettifiche
Per esempio, la voce “Ricavi” è iscritta al netto di tutte le rettifiche di competenza dell’esercizio anche se riferite a ricavi di precedenti esercizi, ma non di quelle derivanti da correzioni di errori rilevanti o cambiamenti di principi contabili, imputate direttamente nel patrimonio netto come prevede il principio contabile Oic 29; medesimo discorso per i costi.
Inoltre, nella voce A.5, relativa agli altri ricavi, confluiscono le eccedenze di imposte indirette se l’ammontare accantonato o pagato risulta superiore rispetto all’ammontare dovuto, mentre nella voce B.14 si iscrivono i maggiori importi dovuti. Infatti, l’Oic 12 precisa che gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), e la differenza negativa derivante dalla definizione di un contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un fondo, sono stati classificati per analogia agli oneri per imposte indirette dell'esercizio corrente nella voce B.14 “oneri diversi di gestione”. La differenza positiva derivante dalla definizione di un contenzioso è stata classificata nella voce A.5 “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”.
Invece, le imposte dirette relative a esercizi precedenti sono incluse nella voce 20 “Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate”.
Nel paragrafo “Motivazioni alla base delle decisioni assunte” dell’Oic 12 è contenuto un prospetto che illustra le situazioni più ricorrenti: in alcuni casi non è stato possibile identificare, in modo univoco, la voce di destinazione e, pertanto, sarà il redattore del bilancio che la individuerà, in base alla tipologia dell’evento che ha generato il costo o ricavo.
Plusvalenze e minusvalenze
Per esempio, tutte le plusvalenze e minusvalenze si iscrivono rispettivamente nelle voci A.5 e B.14, ma per gli oneri derivanti da ristrutturazioni è il redattore del bilancio che deve trovare la corretta collocazione in base alla “natura” degli stessi: esemplificando, costi del personale iscritti nella voce B.9, per servizi nella voce B.7 in quanto tale voce accoglie i costi per servizi di qualsiasi tipologia. Ancora, furti e ammanchi possono riferirsi a beni di tipologia diversa (per esempio, disponibilità finanziarie, beni di magazzino e cespiti vari): pertanto non essendo possibile individuare una voce univoca in cui classificare tali poste, è il redattore del bilancio che deve trovarne la corretta collocazione nelle voci del conto economico. Invece, i rimborsi assicurativi sono inclusi nella voce A.5 “altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio”.
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