La soppressione della parte straordinaria del conto economico deve essere gestita con attenzione dalle imprese al fine di non perdere informazioni utili, se non indispensabili, ai fini gestionali e fiscali. È più che opportuno che, nel piano dei conti, siano previsti appositi sottoconti che consentano di individuare, per esempio, quelle che, sino ai bilanci 2015, erano le “sopravvenienze attive e passive” relative a rettifiche di ricavi, proventi, costi e oneri per resi, sconti, abbuoni e premi di esercizi precedenti. Medesimo discorso per quanto riguarda le imposte, dirette e indirette, relative ad esercizi precedenti.
Possibili variazioni fiscali
Per esempio, queste informazioni possono essere rilevanti ai fini gestionali per individuare resi di prodotti relativi a precedenti esercizi causati da difetti o altro, ma anche per consentire di effettuare variazioni in sede fiscale per neutralizzare oneri/proventi “fuori competenza” causati dalla correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti che impattano sul conto economico (a differenza di quelli rilevanti che sono imputati nel patrimonio netto).
Inoltre, il piano dei conti può fornire alcuni dati che consentono agli amministratori di fornire, nella relazione sulla gestione, ulteriori informazioni anche mediante opportune riclassificazioni. Infatti, gli amministratori devono redigere anche la relazione sulla gestione, documento a corredo del bilancio in base a quanto prevede, per le imprese che redigono il bilancio in forma completa, l’articolo 2428 del Codice civile.
Con riferimento al conto economico, la soppressione della parte straordinaria comporta una riclassificazione che può essere più impegnativa rispetto al passato, perché devono essere eliminati nella parte ordinaria, per esempio, componenti relativi ad esercizi precedenti non derivanti da errori (= sopravvenienze), se rilevanti: a maggior ragione, medesimo discorso con riferimento a plusvalenze/minusvalenze relative a trasferimenti di rami d’azienda, proventi/oneri derivanti da ristrutturazioni aziendali e operazioni eccezionali, non ricorrenti. La riclassificazione consente anche di effettuare correttamente il confronto con gli indicatori relativi agli esercizi precedenti.
Medesimo discorso per la determinazione del tax rate, costituito da imposte correnti, differite e anticipate, che sono le imposte di competenza dell’esercizio, escludendo quelle non di competenza, ovvero relative ad esercizi precedenti, eventualmente presenti nella voce 20 del conto economico. Tale voce comprende anche le imposte le imposte relative ad esercizi precedenti, comprensive dei relativi oneri accessori (interessi e sanzioni) che possono derivare, per esempio, da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria. La contropartita patrimoniale può essere costituita dalla voce B.2 fondi “per imposte, anche differite” o dalla voce D.12 “debiti tributari”, a seconda delle caratteristiche della passività (Oic 19 Debiti). La voce comprende altresì la differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti.
Altri principi contabili
L’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta conseguenze e ricadute con riferimento a altri principi contabili, aggiornati anche per eliminare qualsiasi riferimento ai componenti straordinari.
Per esempio, il principio contabile Oic 29 si occupa di cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio: l’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico comporta che cambiamenti di principi contabili e correzioni di errori rilevanti siano imputati direttamente nel patrimonio netto.
Anche l’Oic 20 “Titoli di debito”, prende atto dell’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico e prevede che utili e perdite da negoziazione di titoli siano rilevanti sempre nell’area finanziaria del conto economico: medesima previsione è contenuta nell’Oic 21 con riferimento alla cessione di partecipazioni.
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