La legge 4 agosto 2017, n. 124 (concorrenza) contiene anche la nuova normativa della società tra avvocati e cioè la disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione€ forense, materia finora regolamentata per i professionisti in generale dalla legge 183/2011 (introduttiva nel nostro ordinamento delle Stp, le società tra professionisti) e dal Dlgs 96/2001, la legge che specificamente regolamentava le società tra avvocati
Società di ogni tipo
La prima grande differenza tra la società di avvocati del Dlgs 96/2001 rispetto a quella della legge sulla concorrenza è quella attinente la forma societaria: mentre nel Dlgs 96 si parlava di una società professionale che aveva la sua matrice nella Snc, ora invece la legge sulla concorrenza allude a una società che può essere indifferentemente una società di persone, una società di capitali oppure una società cooperativa, così come d’altronde è previstodalla legge 183/2011 in ordine alle Stp diverse da quelle tra avvocati.
Si apre quindi la strada alla società tra avvocati organizzata nella forma della Spa: soluzione cui senz’altro saranno attenti i grandi studi legali internazionali operanti in Italia che, con ciò, acquisiranno il beneficio della responsabilità limitata dei soci, la possibilità di ambire a governance diverse (come il sistema monistico anglosassone o il sistema dualistico germanico) da quella “tradizionale” caratterizzata dalla presenza di un consiglio di amministrazione con funzioni gestorie e da un collegio sindacale con funzioni di controllo. Forme di governance, in sostanza, analoghe a quelle adottate dalle rispettive “case-madri”, per lo più basate in Inghilterra, Stati Uniti e Germania.
Rimanendo sempre in materia di amministrazione, la società di avvocati prevista dalla legge sulla concorrenza presenta una significativa differenza rispetto alle “normali” Stp e pure rispetto alla società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001: infatti, nella legge sulla concorrenza si parla di affidamento dell’amministrazione solo a soci, mentre chi amministra una Stp non deve necessariamente essere un socio; nel Dlgs 96/2001, invece, si prevede che l’amministratore sia socio, ma si consente allo statuto di ipotizzare soluzioni diverse.
Limite ai soci di solo capitale
Un’altra notevole novità della legge sulla concorrenza è quella inerente la qualità dei soci: si ipotizza infatti che soci delle società tra avvocati dovranno essere, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’Albo e professionisti iscritti in Albi di altre professioni; con la conseguenza che il capitale sociale delle future società tra avvocati potrà essere aperto alla sottoscrizione di soggetti non avvocati e di soggetti non professionali, ivi compresi i soggetti diversi dalle persone fisiche. Nella società tra avvocati di cui al Dlgs 96/2001 si parla invece solo di soci che abbiano la qualifica di avvocato.
Nelle “normali” Stp la situazione è ancora diversa: si possono anche qui avere soci di capitali, ma con il limite che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Pertanto, diversamente dalle Stp, nelle società tra avvocati di cui alla legge concorrenza il limite dei due terzi riservato ai soci professionisti attiene oltre che ai diritti di voto anche alla partecipazione al capitale sociale.
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