Il settore dei contratti della pubblica amministrazione (appalti, servizi, forniture) è tra i più sensibili poiché genera un ampio mercato. Anche sulla spinta delle direttive europee, le evoluzioni si estendono poi all’esterno del settore degli appalti: così il Dlgs 56/2017, modificando l’articolo 24 comma 8 del Tu appalti (Dlgs 50/2016), introduce un criterio di “equo compenso” professionale. Allo stesso modo, la legge sulla concorrenza (4 agosto 2017, n. 124) prende atto delle innovazioni nel mercato ammettendo (articolo 1, comma 141) società tra professionistidi albi diversi, previsione che a sua volta va letta insieme alle norme sul lavoro autonomo (81/2017).
L’articolo 12 della legge 81 equipara i professionisti alle Pmi e ammette poi alle pubbliche gare le associazioni temporanee tra professionisti. Il mercato pubblico registra queste innovazioni su impulso dell’Unione europea e del mercato globale: ciò ad esempio si desume dalla partecipazione di un’impresa australiana alla gara (oltre 20 milioni di euro) per fornire carburante alle navi della marina militare (Tar Lazio, 11435 / 2008), o dall’acquisto, da parte della Regione Emilia-Romagna, di 350 autobus prodotti in Turchia (Tar Bologna 126/ 2017).
Il controllo di legalità
Le norme sugli appalti sono poi verificate da più giudici (Tar, Consiglio di Stato, Corte dei conti in sede contabile e di responsabilità, giudici penali), e dalle Autorità anticorruzione e Garante della concorrenza e del mercato. E non è tutto, poiché per gli appalti di maggiori dimensioni (sopra soglia) prevale la normativa comunitaria e l’interpretazione data dalla Corte di giustizia di Lussemburgo. In tale mosaico, esistono poche e chiare norme comuni. Si tratta di criteri quali il favor partecipationis (preferenza a far partecipare, piuttosto che restringere la presenza di concorrenti); la possibilità di regolarizzare errori e carenze (“dovere di soccorso”), qualora si ometta di comunicare requisiti di tipo storico, cioè di quelli dei quali si è in possesso . Infine, vi è la par condicio che evita riserve, precedenze e preferenze non ragionevoli tra concorrenti. Anche in presenza di tali principi, il contenzioso aumenta alimentato dalla possibilità di risarcimento del danno.
Il possibile risarcimento
Chi è escluso o scavalcato in una gara, può oggi ottenere un adeguato risarcimento, o in danaro (dimostrando il danno subito) o per equivalente (subentrando nell’esecuzione dei lavori o nella residua fornitura). Grazie alle normative comunitarie, si è passati dal paradosso della corretta copertura dello stadio Olimpico (i cui costi causarono l’esclusione dell’impresa che l’aveva prevista, per poi essere autorizzati in “variante” ad altra impresa: Tar Lazio 1887/1989), all’attuale risarcimento danni pagato da una città austriaca (Graz) per aver disposto, senza propria colpa, una fornitura di asfalto (30 settembre 2010, C-314/09). E sempre per influssi comunitari si aprono nuovi scenari che sanzionano cartelli e intese che danneggiano la trasparenza per appalti, servizi e forniture.
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