Non solo le imprese, ma anche i servizi professionali sono sottoposti a procedure di gara. Nel settore pubblico, le norme sulle gare di appalto vanno lette insieme a quelle sulle liberalizzazioni (tariffe, pubblicità, aspetti imprenditoriali delle professioni). Vi sono gare di consulenza legale e strategica a favore di soggetti pubblici, e affidamenti dei singoli incarichi per pareri o le spese giudiziali: tra le prime si ricorda quella indetta dalla Consip (base d’asta di oltre 24 milioni di euro), che ha avuto tre soli concorrenti ed è stata annullata (Consiglio di Stato 3110/2017) per eccessiva selettività dei requisiti di accesso (si chiedeva infatti un fatturato professionale annuo superiore a 20 milioni).
Incarichi sotto i 40mila euro
Per i professionisti gli interessati ad incarichi pubblici al di sotto dei 40mila euro, dal 20 maggio 2017 operano le modifiche introdotte dal correttivo appalti (Dlgs 56, articolo 36). In particolare, non sono più necessari né il doppio preventivo, né l’ «adeguata motivazione» circa la scelta del professionista.
Aumenta di fatto anche l’applicabilità del criterio del “minor prezzo”, mancando il parametro della consultazione plurima; restano peraltro fermi i principi generali (articoli 30 e 36 Dlgs 50/2016) che impongono libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, cui si aggiunge il principio di rotazione. Ad esempio, non è possibile rinnovare un incarico motivando la decisione solo sulla base di un’esperienza pregressa con la stessa amministrazione (Corte dei conti, sezione Emilia-Romagna, delibera 127 del 14 luglio 2017). Per i professionisti legali è rilevante la distinzione tra gli incarichi di “difesa giudiziale” o di generica “consulenza”, in quanto per i primi incarichi vi è un maggiore coefficiente di fiduciarietà, che consente la scelta specifica di un determinato professionista cui affidare la gestione dell’evento contenzioso. Per gli incarichi inferiori a 40mila euro circa la gestione del contenzioso e, cumulativamente, il supporto giuridico legale ai vari uffici, gli enti possono applicare il regime “alleggerito” (per gli avvisi di gara) previsto dagli articoli 140 e seguenti del Dlgs 50/2016: quindi, con avviso e, da maggio 2017, affidamento diretto. Se vi sono più offerte, non è possibile procedere con il solo criterio del prezzo più basso, perché l’articolo 95 del Dlgs 50/2016 ammette questo sistema solo per prestazioni ripetitive o standardizzate, che non si verificano nell’attività legale (Tar Lecce 31 maggio 2017 n. 875).
Regime dei servizi legali
Quindi, pur non essendo necessario confrontare più offerte di operatori del settore, per i servizi legali di tipo processuale occorrerà tener presente l’articolo 2233, comma 2, del Codice civile circa il compenso adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione. In conseguenza, la scelta del professionista anche per incarichi di al di sotto dei 40mila euro, una volta rispettati i principi di «economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica» (articolo 4, Dlgs 50/2016), dovrà comunque motivare sulla generica congruità del corrispettivo. I giudici amministrativi (Tar Milano 19 aprile 2017 n. 902) non condividono poi i sistemi originali di remunerazione, quale ad esempio la previsione di un pagamento a carico della parte avversaria, prevedibilmente soccombente.
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