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Dossier Deve essere segnalato se manca l’imposta

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    Dossier | N. 54 articoliL’agenda del professionista

    Deve essere segnalato se manca l’imposta

    Nel sito delle Entrate sono disponibili le specifiche tecniche per la formazione del file da inviare. Gli operatori devono solo verificare con l’aiuto dei tecnici informatici se le registrazioni effettuate nei registri Iva sono compatibili e possono essere lette e tradotte nel formato elettronico. Con la circolare 1/E/2017 e con la risoluzione 87/E/2017, l’Agenzia ha fornito chiarimenti su come predisporre la comunicazione. In particolare viene precisato che se nella fattura non è indicato l’importo dell’imposta nel tracciato dei dati deve essere compilato il campo “natura dell’operazione” riportando un codice indicativo del motivo per cui l’imposta non è stata applicata. Riportiamo di seguito i singoli codici e le operazioni a cui corrispondono:

    N1 - escluse:
    - operazioni escluse dall’applicazione dell’Iva

    N2 - non soggette:
    - cessioni di beni non soggette
    - servizi resi fuori campo Iva
    - operazioni fuori campo Iva
    - fatture ricevute da contribuenti minimi
    - fatture ricevute da contribuenti forfettari

    N3 – non imponibile:
    - esportazioni
    - servizi internazionali
    - cessioni intracomunitarie

    N4 – esente:
    - operazioni esenti

    N5 – regime del margine/Iva non esposta in fattura:
    - operazioni in regime dei beni usati;
    - operazioni relative all’editoria;
    - fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta da parte delle agenzie di viaggi e turismo

    N6 – reverse charge:
    - operazioni soggette a reverse charge;
    - acquisti intracomunitari;
    - servizi ricevuti da prestatori Ue ed extra Ue;

    N7 – Iva assolta in altro stato Ue:
    - vendite a distanza;
    - servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici.

    Con riferimento alle bollette doganali, devono obbligatoriamente essere comunicati i dati del cedente/prestatore extracomunitario riportandoli nei campi “identificativo Paese” e “identificativo fiscale”.

    Tuttavia, qualora nella registrazione sia stata inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale” e quindi non si dispone dei dati che devono essere riportati, l’agenzia delle Entrate ha precisato che, esclusivamente per le comunicazioni del periodo di imposta 2017, è possibile valorizzare, all’interno della sezione , l’elemento informativo \ con la stringa “OO” e l’elemento \ con una sequenza di undici “9”.

    Particolari sono le modalità di trasmissione dei dati per le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo; in questo caso devono essere comunicati i dati con riferimento alla data della registrazione. Verrà segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo di riferimento,
    ma tale segnalazione non
    avrà alcun effetto sulle elaborazioni future.

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