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Dossier Esonerati agricoltori, minimi e forfettari

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    Dossier | N. 54 articoliL’agenda del professionista

    Esonerati agricoltori, minimi e forfettari

    Sono pochi i contribuenti esclusi dall’obbligo della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e registrate.

    Una prima esclusione facoltativa, di natura oggettiva, riguarda le fatture elettroniche emesse o ricevute. Questa circostanza esclude dall’obbligo gli enti pubblici relativamente alle (sole) fatture di acquisto che possono essere soltanto elettroniche.

    Minimi e forfettari

    Sono inoltre esonerati i contribuenti minimi, quelli che applicano il regime di vantaggio previsto dall’articolo 27 del Dl 98/2011 e quelli in regime forfettario secondo l’articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014.

    I contribuenti minimi e forfettari sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture anche per le operazioni rientranti nel reverse charge, per le quali sono comunque soggetti passivi di imposta.

    Agricoltori

    Non sono inoltre obbligati alla comunicazione gli agricoltori in regime di esonero Iva che operano nelle zone montane secondo l’articolo 9 del Dpr 601/1973. Questi soggetti sono anche destinatari di un chiarimento intervenuto con la risoluzione 105/E/2017 dell’agenzia delle Entrate. Si tratta dei produttori agricoli che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli individuati dalla prima parte della tabella A, allegata al Dpr 633/1972. Questi soggetti sono esonerati da tutti gli adempimenti Iva, a eccezione della conservazione e numerazione delle fatture di acquisto e delle autofatture di vendita emesse dagli acquirenti.

    La circolare 1/E/2017 delle Entrate precisa che questi soggetti, se operanti in zone diverse da quelle montane, hanno l’obbligo della comunicazione soltanto per le operazioni attive; quindi gli agricoltori esonerati devono comunicare soltanto i dati delle autofatture ricevute relative alle cessioni di
    beni e prestazioni di
    servizi effettuate.

    La risoluzione 105/2017 chiarisce che per gli agricoltori in regime di esonero, operanti sia in zone montane che in altri territori (di pianura e collina), per usufruire dell’esonero, occorre fare riferimento al luoghi in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola e non al Comune in cui i tali soggetti abbiano il domicilio fiscale. L’esonero scatta quando i terreni sono situati per oltre il 50% nelle zone montane.

    I tre requisiti

    Sono territori montani:

    1) quelli situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;

    2) quelli compresi nell’elenco dei territori montani dalla commissione censuaria centrale;

    3) quelli che fanno parte di comprensori di bonifica montana

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