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Dossier Nelle holding sterilizzati i valori mobiliari

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    Dossier | N. 54 articoliL’agenda del professionista

    Nelle holding sterilizzati i valori mobiliari

    Holding di gruppi industriali con sterilizzazione per investimenti in titoli. La nuova riduzione della base Ace in presenza di incrementi di titoli riguarda, come chiarito dal decreto del ministero dell’Economia del 3 agosto 2017, le società diverse da quelle finanziarie e assicurative con attività inclusa nel gruppo “K” della tabella Atecofin 2007.

    Le holding con partecipazioni in società non finanziarie sono assimilate alle società industriali.

    La sterilizzazione
    Dall’esercizio 2016, la base Ace dei soggetti diversi dalle banche e dalle assicurazioni è sterilizzata per l’importo dell’incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quanto risultante dal bilancio dell’esercizio 2010.

    In merito a questa novità, da considerare nella dichiarazione dei redditi 2017 in scadenza a fine ottobre, l’articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 3 agosto 2017 chiarisce sia l’ambito soggettivo che quello oggettivo.

    Sono interessate dalla sterilizzazione tutte le imprese diverse da quelle che svolgono attività finanziarie e assicurative di cui alla sezione “K” della tabella Atecofin 2007, tranne le holding non finanziarie.

    Si tratta, come chiarisce la relazione ministeriale, di società il cui attivo patrimoniale è costituito prevalentemente da partecipazioni in società diverse da quelle finanziarie.

    Titoli e valori mobiliari
    Per la definizione di titoli o valori mobiliari ci si deve rifare, stabilisce il decreto Ace, a quanto indicato nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 58/1998, includendovi le quote di Oicr. Quest’ultima disposizione richiama:

    - le azioni di società (che sono comunque irrilevanti per la sterilizzazione in esame) e gli altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

    - le obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

    - qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari di cui sopra;

    - qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari sopra indicati, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

    Non andranno dunque considerati, come indica la relazione ministeriale, gli investimenti in pronti contro termine. Questi ultimi, peraltro, dovranno essere presi in esame, sempre secondo la relazione ministeriale, nel calcolo nella sterilizzazione antielusiva per finanziamenti erogati ad altre società del gruppo.

    Depositi e conti correnti
    Saranno inoltre da escludere, a maggior ragione, i depositi e conti correnti bancari (come chiarito da Assonime nella circolare 17/2017 del 28 giugno scorso), mentre un dubbio, non chiarito dal decreto ministeriale, permane per le polizze assicurative. Gli incrementi andranno quantificati confrontando semplicemente il saldo emergente dai due bilanci di riferimento, comprendendo le componenti valutative.

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