Doppio calcolo per l’Ace di imprese individuali e società di persone. Nella dichiarazione Redditi 2017 trova spazio la completa riscrittura delle regole per le imprese Irpef in contabilità ordinaria attuata dalla legge 232/2016. Le regole applicative, in questo caso immediatamente efficaci, sono contenute nell’articolo 8 del Dm 3 agosto 2017.
Gli elementi in gioco
Le società di persone e le imprese individuali determinano la base Ace 2016 sommando due elementi:
- elemento A), pari alla differenza, se positiva, tra patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
- elemento B), costituito dall’incremento patrimoniale formatosi dall’anno 2016 e determinato con le regole dei contribuenti Ires e dunque incrementi per accantonamenti di utili a riserva diverse da quelle non disponibili e conferimenti in denaro, il tutto al netto dei decrementi, oltre che delle eventuali riduzioni e sterilizzazioni antielusive e per incrementi di titoli.
Il decreto Ace del 3 agosto e la correlata relazione ministeriale chiariscono svariati interrogativi che erano sorti circa lo svolgimento dei calcoli.
In primo luogo si stabilisce che, per quantificare l’elemento A), il patrimonio netto (sia quello al 31 dicembre 2010 che quello al 31 dicembre 2015) si assume comprendendovi l’utile dell’esercizio. Inoltre (come chiarisce la relazione ministeriale) la differenza indicata come elemento A) assume rilevanza solo in quanto “positiva”: eventuali decrementi subiti dal patrimonio netto tra 2010 e 2015 si considereranno pari a zero e non andranno pertanto ad erodere l’elemento B).
Quanto all’elemento B), il Dm 3 agosto 2017 prevede che l’utile d’esercizio si considera accantonato a riserva già con riferimento all’esercizio di maturazione, al netto dei prelievi in conto utili effettuati dai soci in corso d’anno. Conseguentemente, per il conteggio da esporre nella dichiarazione Redditi 2017, rileverà già l’utile dell’esercizio 2016 (al netto di eventuali prelievi effettuati sino al 31 dicembre). La relazione ministeriale afferma poi che, qualora l’elemento B) abbia segno negativo (distribuzioni di riserve e capitale effettuate dal 2016 o negli anni futuri per importi superiori a utili e conferimenti in denaro del medesimo periodo), questo ammontare andrà a ridurre l’elemento A).
Eventuali perdite subite dall’impresa nel periodo successivo al 31 dicembre 2015 saranno irrilevanti non solo per il calcolo dell’elemento B) (come avviene peraltro per le società di capitali) ma anche per l’elemento A) che viene intaccato solo in presenza di decrementi di base Ace.
Anche le società di persone devono comunque verificare il limite del patrimonio netto. Pertanto, una perdita del 2016 che riduce il patrimonio contabile al di sotto di quello dell’anno precedente potrebbe intaccare la base Ace attraverso l’attivazione del tetto previsto dall’articolo 11 del Dm. Le società personali sono poi ricomprese nell’ambito di applicazione delle norme antielusive al pari di quelle di capitali.
Il regime di contabilità
Il Dm 3 agosto 2017 regola infine i casi in cui l’impresa sia passata dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria nel periodo 2010-2015 in cui si misura l’elemento A). In presenza di contabilità semplificata nel 2010, si assumerà come termine di raffronto iniziale il saldo di apertura esistente nell’anno di passaggio alla contabilità ordinaria e risultante dal prospetto redatto ai sensi del Dpr n. 689/1974. Se invece l’impresa era in contabilità semplificata nel 2015, si considererà, come valore finale per il raffronto, il patrimonio dell’ultimo esercizio di contabilità ordinaria del periodo.
Per le imprese sorte dopo il 31 dicembre 2010, è stabilito che l’elemento A) si determina in base al patrimonio netto risultante nell’ultimo anno di contabilità ordinaria nel periodo di riferimento.
Se si è operato in contabilità semplificata dal 2016 in poi, l’elemento B) si calcolerà sottraendo dagli incrementi verificatisi nel periodo di contabilità ordinaria l’eventuale diminuzione di patrimonio netto del periodo di contabilità semplificata.
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