Le cessioni di telefoni cellulari, di console da gioco, di tablet pc, di laptop, di dispositivi a circuito integrato sono soggette al regime del reverse charge soltanto quando le stesse sono effettuate nelle fasi della catena distributiva che precede il commercio al dettaglio. Questa è la regola interpretativa che l’agenzia delle Entrate ha fornito, in modo costante, dal 2010 ad oggi. L'interpretazione che ha lo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti impone però una particolare attenzione nelle cessioni nei confronti di imprese che utilizzano i beni quali utilizzatori finali.
Le linee interpretative
Per trovare la regola applicativa e non cadere in errore è necessario ripercorrere le linee interpretative dell'agenzia delle Entrate fissate dalle circolari 59/E/2010 e 21/E/2016, nonché dalla risoluzione 36/E/2011. Nel documento di prassi del 2010, l’Agenzia ritiene di dover interpretare sia la norma europea che quella nazionale nel senso che l’obbligo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame (nello specifico si tratta di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato) trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Nelle cessioni al dettaglio, invece, in quanto si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario/utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo, il cedente utilizzerà la modalità ordinaria di fatturazione. Da ciò consegue - precisa l’Agenzia nella risoluzione dell’anno successivo - che sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni effettuate da commercianti al minuto e da coloro che esercitano attività assimilate in base all’articolo 22 Dpr 633/1972, in quanto in tali ipotesi l’acquirente è, ma sarebbe meglio dire si presume essere, direttamente il soggetto utilizzatore finale, anche se soggetto passivo.
Gli effetti
Una semplificazione forse eccessiva, se si pensa che poi, nei casi diversi dalle cessioni effettuate da commercianti al minuto, ritorna ad essere rilevante la natura del cessionario quale utilizzatore finale, a eccezione nuovamente delle cessioni di telefoni cellulari accessorie alla fornitura del traffico telefonico, per le quali ritrova applicazione l'ordinaria fatturazione con rivalsa dell’imposta. Questo perché, secondo l'Amministrazione, tale ultime cessioni sono effettuate non per la successiva rivendita dei telefoni a terzi, ma costituiscono il mezzo per consentire ai cessionari utilizzatori finali la fruizione del servizio di traffico telefonico.
In conclusione, la posizione dell’Agenzia con spirito di semplificazione (forse non del tutto coerente con lo spirito della norma unionale) spinge per l’applicazione dell’Iva nella sola cessione fatta dal dettagliante all’acquirente a prescindere dall’utilizzo che quest’ultimo ne fa. Quindi in un rapporto tra fornitore grossista e acquirente soggetto passivo d’imposta il reverse charge sarà la regola sempre applicabile a prescindere che quest’ultimo si comporti o meno quale utilizzatore finale.
© Riproduzione riservata