L’applicazione del reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, dopo un avvio veramente difficile, ha trovato alcune regole interpretative da seguire per districarsi tra le differenti situazioni in cui gli operatori possono trovarsi.
Più in dettaglio le interpretazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con le circolari 14/E/2015 e 37/E/2015 e ora la risoluzione 111/E/2017 hanno cercato di fornire le chiavi di lettura del sistema sia in presenza di contratti complessi sia in relazione alle spese non funzionali agli edifici, ma strumentali all’attività finanziaria svolta dall’impresa.
Per quanto riguarda i contratti relativi alle predette prestazioni le difficoltà riscontrate sono connesse alla complessità degli stessi. Infatti, tali contratti possono essere complessi e cioè composti da tutta una serie di prestazioni. Si pensi, a puro titolo esemplificativo, ad un contratto che preveda la ristrutturazione di un edificio attraverso degli interventi di manutenzione dell’impianto elettrico, sostituzione degli infissi nonché la fornitura e posa in opera dei pavimenti. In questo caso alcune delle “prestazioni” indicate soggiacciono alla regola dell’inversione contabile mentre altre ne sono completamente escluse.
I codici Ateco
Con la circolare 14/E/2015, sulle orme di quanto già avvenuto per l’inversione contabile in tema di sub-appalti, l’Agenzia ha elencato tutta una serie di codici Ateco2007 che individuano le prestazioni rientranti nella disposizione di cui alla lettera a-ter). Per verificare, dunque, se una prestazione rientra nell’ambito del reverse charge, è necessario verificare se essa è oggettivamente ricompresa tra quelle elencate nella circolare. Proprio in questa logica la risoluzione 111/E del 11 agosto 2017 dell’Agenzia ha precisato che l’attività di certificazione della corrispondenza degli impianti elettrici a determinati requisiti tecnici non rientra tra i codici Ateco elencati nella circolare 14/E/2015 e quindi per tali prestazioni il reverse charge non si applica.
È bene precisare, a tale proposito, che non fa fede il codice attività dichiarato all’Amministrazione finanziaria e nel Registro delle imprese, ma si deve avere riguardo alla attività effettivamente svolta visto che il codice potrebbe semplicemente non essere aggiornato o sbagliato.
Tra le attività di completamento degli edifici rientrano, per esempio, le prestazioni di intonacatura e stuccatura (codice 43.31.00), la posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate (codice 43.32.01) e ancora il rivestimento di pavimenti e muri (codice 43.33.00).
Pertanto, finché la prestazione è unica come, ad esempio, l’intonacatura di un edificio, non sorgono particolari dubbi sull’applicazione dell’inversione contabile ma quando, come nell’esempio sopra citato, il contratto diviene complesso, vi potrebbero essere seri problemi per la scomposizione delle prestazioni.
La doppia verifica
A tale proposito l’Agenzia ha dettato una regola stabilendo che per l’utilizzo del reverse charge bisogna effettuare una doppia verifica: la prima che riguarda, appunto, la eventuale scomposizione dell’intervento, la seconda che riguarda la corretta individuazione delle singole prestazioni svolte. Solo ove la scomposizione risulti problematica per la presenza di un contratto unico di appalto complesso, il meccanismo dell’inversione contabile non va adottato in quanto si rendono applicabili le regole ordinarie.
Per quanto riguarda l’identificazione delle prestazioni soggette a reverse charge la circolare 37/E/2015 ha chiarito che per l’installazione di impianti l’inversione contabile non opera, a prescindere dalla classificazione Ateco, se la stessa è strettamente funzionale allo svolgimento dell’attività dell’impresa e non al funzionamento dell’edificio autonomamente considerato. Questa regola risulta di particolare interesse per risolvere tutta una serie di problemi che erano stati sollevati in passato. Si pensi all’installazione di celle di refrigerazione che siano direttamente installate sull’immobile le stesse risulteranno sempre escluse dal meccanismo del reverse charge. Al contrario, saranno ricomprese nell’obbligo tutte le prestazioni che comportino l’installazione di sistemi che servano a gestire l’aereazione dell’edificio.
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