Nonostante le riassicurazioni dell’agenzia delle Entrate che con la circolare 27/E/2017 hanno sottolineato che gli elenchi dello split payment saranno, d’ora in poi definitivi, il balletto dei soggetti inclusi ed esclusi dallo specifico adempimento continua senza sosta. In effetti, il 21 novembre con un’azione di manutenzione “ormai più che ordinaria” il Dipartimento delle finanze ha pubblicato una nuova versione degli elenchi dei soggetti inclusi dal 1 gennaio 2018, limitatamente alle società. Il restyling, che non è stato, come nei precedenti casi, annunciato da un comunicato stampa, sembra più un esercizio di stile che una vera e propria manutenzione. Infatti, è lo stesso Dipartimento che chiarisce che questi nuovi elenchi:
•non impattano su quelli definitivi del 2017 (pubblicati dopo l’ennesima modifica il 31 ottobre scorso);
•sono operativi per le fatture emesse dal 1 gennaio 2018, ma non tengono conto delle modifiche introdotte dal Dl 148/2017 che ora è in sede di conversione e ha già ottenuto una prima fiducia dal Senato.
Proprio questa seconda specificazione ci fa capire che la nuova pubblicazione non ha particolare pregio o utilità, proprio perché il Dl 148/2017 ha apportato sostanziali modifiche introducendo anche nuove categorie di soggetti che, dobbiamo dire, sicuramente non saranno di facile individuazione.
Questo se, da una parte, ci tranquillizza sulle modifiche introdotte dal Dipartimento nei nuovi elenchi, dall’altra ci preoccupa sulla reale possibilità che i contribuenti avranno di disporre di una situazione definitiva per il 1 gennaio 2018. Da questo punto di vista il problema che si pone è che se l’approvazione definitiva del Dl 148/2017 si avrà per il 15 dicembre 2017, dopo quella data dovranno essere pubblicati i nuovi elenchi e cosa più importante dovrà essere stato pubblicato anche il decreto attuativo.
Quindi il nostro timore è che, anche in questo caso, come è avvenuto dal 1 luglio 2017 ad oggi, lo split payment che è una misura di gettito e di lotta all’evasione, che si basa sulla “affidabilità” dei soggetti inclusi negli elenchi, sarà del tutto “inaffidabile” nella definizione del perimetro di applicazione, lasciando ancora i contribuenti in balia degli eventi e della attività degli uffici legislativi che in questo periodo sono indaffarati dall’approvazione della legge di bilancio.
Rattrista dover constatare che anche per questa riforma il legislatore non è stato in grado di confezionare per tempo un provvedimento che, per ragioni di mero gettito, è stato emanato in fretta e furia con il Dl 50/2017, ha alimentato incertezze nel susseguirsi delle differenti versioni dei decreti attuativi, è stato modificato in corsa e, tuttora, è sottoposto a ulteriori modifiche sostanziali, anch’esse in attesa di attuazione.
In effetti, a guardare bene l’itinerario della norma si poteva certamente far meglio. L’estensione del perimetro soggettivo dell’art. 17 ter del Dpr 633/72 era stato, infatti, ampiamente meditato nella preparazione della richiesta di autorizzazione per la proroga alle autorità di Bruxelles. Poi tutto è precipitato e ancor prima che la decisione europea fosse pubblicata (decisione 2017/84/UE del 25 aprile 2017) il Dl 50/2017 abbastanza improvvisamente ha dato, al buio, efficacia alle modifiche dal 1 luglio 2017, senza pensare purtroppo ai crucci dei contribuenti che sono sempre di più chiamati a rincorrere gli eventi.
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