La legge di conversione del decreto fiscale affina la disciplina in materia di golden power. Già l’articolo 14 del decreto legge 148/2017 introduceva una sanzione pecuniaria anche per mancata notifica dell’acquisto di partecipazione rilevante ai sensi dell’articolo 1 del Dl 21/2012, ossia in ordine agli attivi strategici per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (la sanzione era prevista solo per l’articolo 2 che riguarda gli attivi strategici nel settori energia, trasporti e comunicazioni per mancata notifica dell’atto i cui effetti hanno determinato il passaggio del controllo: così paradossalmente poteva essere sanzionata la Tim e non la controllante Vivendi nel recente caso di affermazione della direzione e coordinamento da parte di quest’ultima).
Inoltre si è resa rilevante non soltanto la minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali dello Stato, ma anche il «pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico» nel caso di operazione posta in essere da un soggetto esterno all’Unione europea in settori ad alta intensità tecnologica (tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie, tecnologie come intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, sicurezza in rete, tecnologia spaziale o nucleare, accesso a informazioni sensibili).
Il Parlamento è giustamente intervenuto a colmare la lacuna sui ministeri competenti a individuare tali settori strategici, aggiungendo, ai ministeri dell’Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico e delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell’Interno e con il ministero degli Affari esteri, anche il ministero della Difesa: la lacuna sarebbe stata grave, se solo si pensa alla gestione e al controllo di dati sensibili a opera di tale amministrazione avvalendosi di reti dedicate e riservate.
© Riproduzione riservata