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LA SCADENZA

Imu e Tasi alla cassa domani: come rimediare agli errori dell’acconto

Per molti dei 18 milioni di proprietari d'immobili tenuti al versamento, il saldo di Imu e Tasi in scadenza lunedì 18 dicembre è identico all'acconto. Per tanti altri, però, il pagamento non potrà essere liquidato con un semplice “copia-incolla” del modello F24 datato 16 giugno. Mentre la cifra diretta ai Comuni e all'Erario sarà simile a quella di giugno – circa 10 miliardi – non bisogna sottovalutare le variazioni su base individuale. Passiamo in rassegna le situazioni principali.

Variazione di aliquote
Siccome per legge l'acconto dev'essere versato prendendo come riferimento le delibere e le detrazioni deliberate per l'anno precedente (2016), qualche contribuente potrebbe accorgersi solo ora, in occasione del saldo, che il proprio Comune ha abbassato l'asticella del prelievo per quest'anno. In generale, si ritiene possibile usare la delibera più recente già a giugno. Detto ciò, chi ha versato l'acconto in base alle più elevate aliquote 2016, dovrà ora calcolare l'imposta annua dovuta sulla base delle delibere 2017 e andare a conguaglio sottraendo quanto già pagato.

L'ipotesi inversa – cioè il rincaro rispetto al 2016 – è esclusa dalla legge di Bilancio per quest'anno, che ha confermato lo stop già introdotto dalla manovra per l'anno scorso.

Come negli anni scorsi, le delibere sono pubblicate in via ufficiale sul sito delle Finanze (www.finanze.it).

Modifica del possesso
Il saldo si rivela diverso dall'acconto se nel secondo semestre dell'anno sono variate le situazioni soggettive di possesso o utilizzo dell'immobile. Unità immobiliari vendute, locazioni concluse o iniziate, cambi di residenza sono tra le situazioni frequenti.

Si tratta di casistiche che quasi sempre ricadono nello stesso codice tributo Imu, il 3918 rubricato come “altri fabbricati”, e possono essere gestite nello stesso rigo del modello F24. Si pensi all'ipotesi di un'abitazione locata a canone libero da gennaio a fine aprile, rimasta sfitta tre mesi e poi riaffittata – ma a canone concordato – dal 1° agosto. Non è un caso che dal codice tributo 3918 arrivino oltre 14 dei 16 miliardi di Imu destinata ai Comuni.

TARI GONFIATA DAL TUO COMUNE: IL DOSSIER

Modifiche della rendita
Tra le situazioni più insidiose – soprattutto sotto il profilo della decorrenza – ci sono le variazioni della rendita catastale o della categoria catastale (si veda l'articolo a fianco).

Lo stesso vale per i cambi di destinazione dei terreni agricoli dovuti a variazioni degli strumenti urbanistici o al rilascio di permessi di costruire.

Rimediare agli errori
Che sia per una delle situazioni appena descritte o per un errore di conteggio o pagamento, non è raro accorgersi al momento del saldo di aver sbagliato a pagare l'acconto.

Se il 16 giugno si è versato meno del dovuto, il rimedio è il ravvedimento operoso, che in questo caso può avvenire pagando l'imposta, più una sanzione del 3,75% (30% ridotto a 1/8 perché il ritardo si colloca oltre i 90 giorni ed entro un anno) e gli interessi legali (ora allo 0,1% su base annua).

Se in acconto si è pagato più dell'intera imposta annua, si potrà chiedere il rimborso entro cinque anni dal versamento. La compensazione, invece, è ammessa solo se prevista dal regolamento comunale.

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