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Dossier Fisco e bitcoin, ipotesi tassazione sui proventi da capital gain

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    Dossier | N. 83 articoliCriptovalute: bitcoin e le altre

    Fisco e bitcoin, ipotesi tassazione sui proventi da capital gain

    (Agf)
    (Agf)

    DEFINIZIONE E REGOLE GENERALI
    Esiste una normativa italiana o internazionale che definisce cos’è la criptovaluta?
    L’Italia è il primo paese membro Ue che ha recepito nel Dlgs n. 90 del 2017 le indicazioni contenute nella proposta della V direttiva Ue antiriciclaggio, inserendo le definizioni di valuta virtuale e di prestatori che operano con valuta virtuale, prevedendo per questi soggetti specifici obblighi antiriciclaggio. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 22 ottobre del 2015 causa C-264/14, ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità di valuta virtuale bitcoin e viceversa costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso e rientrano tra le operazioni relative a divise, banconote, monete con valore liberatorio.

    LA GARANZIA DI ANONIMATO
    Le operazionI di cambio tra valuta legale e criptovaluta sono anonime?
    Gli obblighi antiriciclaggio prevedono che i prestatori che operano con valuta virtuale siano obbligati a identificare i titolari effettivi delle operazioni effettuate e a uno specifico obbligo di conservazione di tali documenti, sanzionato penalmente in caso di frodi ovvero con serie sanzioni ammnistrative in caso di omissioni colpose. Tali dati devono essere fruibili in caso di ispezioni della Guardia di Finanza e possono essere utilizzati anche ai fini di accertamenti fiscali.

    IL REGIME FISCALE DELLE CRIPTOVALUTE
    Come si tassa la criptovaluta? I principi sono gli stessi per i bitcoin e le altre criptovalute?
    La criptovaluta è definita valuta virtuale, sia che si tratti di bitcoin che di altre valute. Le operazioni in valuta virtuale sono esenti da Iva. Per le persone fisiche che detengono le valute virtuali al di fuori dell’attività di impresa l’agenzia delle Entrate (risoluzione n. 72/2016) ha dichiarato che le operazioni di acquisto e vendita di valuta non generano redditi, mancando la finalità speculativa. In dottrina tuttavia alcuni ritengono che sia la nuova definizione normativa di valuta virtuale che l’evoluzione del mercato che ha portato ad un investimento di massa su tali criptovalute possano assimilare tali operazioni ad investimenti finanziari e che quindi debba essere applicata la tassazione sui capital gain ovvero a certe condizioni quella sulla speculazione sulle valute.

    È tassabile lo swap tra diverse valute virtuali? In che modo?
    Il momento fondamentale che porta l’identificazione del possessore della valuta virtuale in questo caso sarà il cambio tra la valuta virtuale con quello tradizionale. Solo in quel momento si potrà tracciare l’operazione e considerare eventualmente tassabile la plusvalenza .

    Imporre la tassazione sugli exchange centralizzati non rischia di favorire la nascita di exchange decentralizzati e meno controllabili?
    Le piattaforme di scambio, qualora siano situate all’estero, generano un ulteriore obbligo per i contribuenti che saranno obbligati al cosiddetto «monitoraggio fiscale» e dovranno quindi inserire nella loro dichiarazione dei redditi anche tali valori. Le sanzioni, in caso di omesso monitoraggio, sono dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate per i paesi White list e dal 6% al 30% per i Paesi appartenenti alla Black list.

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