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Corte Ue, sì al cumulo di pensione d’invalidità e di…

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previdenza

Corte Ue, sì al cumulo di pensione d’invalidità e di vecchiaia in Stati diversi

L'indennità integrativa della pensione assegnata in Spagna ai lavoratori riconosciuti invalidi permanenti totali è compatibile con una pensione di vecchiaia di altro Stato membro o della Svizzera. Sebbene queste prestazioni debbano essere considerate della stessa natura, la clausola di sospensione prevista dalla legislazione spagnola non è applicabile all'indennità integrativa in questione. Questo l’esito della sentenza della Corte ue nella causa C-431/16, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss), Tesorería General de la Seguridad Social (Tgss)/José Blanco Marqués).

I fatti
José Blanco Marqués è beneficiario di una pensione spagnola d'invalidità permanente totale. Ai fini del calcolo dell'importo di tale pensione, sono stati presi in considerazione solo i contributi versati al regime di sicurezza sociale spagnolo. Dal momento che Blanco Marqués, alla data di decorrenza della decisione che aveva riconosciuto il suo diritto alla pensione, aveva più di 55 anni, gli è stata riconosciuta un'indennità integrativa pari al 20% della base di calcolo considerata per determinare l'importo della pensione. La legislazione spagnola, infatti, prevede tale maggiorazione della pensione d'invalidità permanente totale quando il lavoratore abbia un'età pari o superiore ai 55 anni. Al compimento del 65° anno di età Blanco Marqués ha ottenuto, a partire dal mese di marzo 2008, una pensione di vecchiaia della sicurezza sociale svizzera.

Tale pensione di vecchiaia gli è stata concessa prendendo in considerazione esclusivamente i contributi sociali da lui versati nell'ambito del regime obbligatorio svizzero. Nel febbraio 2015, l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (Inss) (Istituto nazionale di previdenza sociale, Spagna) ha soppresso l'indennità integrativa del 20% percepita da Blanco Marqués, adducendo l'incompatibilità di tale indennità integrativa con il beneficio di una pensione di vecchiaia. L'Inss ha chiesto al sig. Blanco Marqués la restituzione della somma di 17.340,95 euro, corrispondente agli importi erogati a titolo d'indennità integrativa.

Blanco Marqués ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Juzgado de lo Social n. 1 de Ponferrada (Tribunale del lavoro n. 1 di Ponferrada, Spagna), il quale si è pronunciato in suo favore. Questo giudice, infatti, ha ritenuto che l'indennità integrativa del 20% non fosse incompatibile con il percepimento di una pensione di vecchiaia svizzera, dal momento che il regolamento relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità prevede che vi sia incompatibilità solo se la legislazione nazionale stabilisce che siano presi in considerazione a tal fine le prestazioni o i redditi acquisiti all'estero. Orbene, detta norma non esisterebbe nel diritto spagnolo.

L'Inss ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Corte superiore di giustizia di Castiglia e León, Spagna). L'Inss afferma che, secondo la giurisprudenza del Tribunal supremo (Corte suprema, Spagna), l'indennità integrativa del 20% è sospesa non solo nel caso in cui un beneficiario svolga un'attività lavorativa, ma anche nel caso in cui quest'ultimo percepisca una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro o in Svizzera, poiché tale pensione di vecchiaia rappresenta un reddito sostitutivo dei redditi da lavoro. Dato il contrasto tra giudici nazionali, il Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare il regolamento.
Con l'odierna sentenza, la Corte dichiara che l'indennità integrativa del 20% assegnata ad un lavoratore in Spagna e la pensione di vecchiaia acquisita dal medesimo lavoratore in Svizzera devono essere considerate della stessa natura ai sensi del regolamento, il che potrebbe comportarne l'incompatibilità.

La Corte sottolinea che detta indennità integrativa è diretta a tutelare una categoria di lavoratori particolarmente vulnerabili – ossia i lavoratori di età compresa tra i 55 e i 65 anni che sono diventati invalidi permanenti totali e hanno difficoltà a trovare lavoro in un settore differente rispetto a quello in cui lavoravano precedentemente.

La Corte aggiunge che l'indennità integrativa del 20% e la pensione d'invalidità permanente totale presentano caratteristiche analoghe a quelle delle prestazioni di vecchiaia, dal momento che sono intese a garantire mezzi di sussistenza a detti lavoratori durante il periodo compreso tra l'accertamento dell'invalidità permanente totale e l'età della pensione.

Inoltre, la Corte dichiara che la disposizione spagnola che prevede la sospensione dell'indennità integrativa del 20%, norma nazionale anticumulo costituente una clausola di riduzione ai sensi del regolamento, non è applicabile a tale indennità integrativa, poiché quest'ultima non è menzionata in un allegato di detto regolamento (l'allegato IV, parte D).

Infatti, tale regolamento prevede in particolare che le clausole di riduzione previste dalla legislazione di uno Stato membro siano applicabili a una prestazione calcolata dall'istituzione nazionale a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica (come è avvenuto sia per il calcolo dell'importo della pensione d'invalidità permanente totale spagnola sia per la pensione di vecchiaia svizzera) ma solo qualora siano soddisfatte due condizioni cumulative:
(i) che l'importo della prestazione sia indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti (cosa che, in riferimento all'indennità integrativa del 20%, spetta al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León verificare);
(ii) che la prestazione sia menzionata nel sopra citato allegato del regolamento.

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